19-01-1991
- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- Parti I e II - N.
2
LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 7.
L'emigrazione
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Ragione Autonoma della Sardegna, in armonia con la legislazione
statale vigente e nell'ambito delle proprie competenze statutarie, al fine di
rafforzare i legami con le comunità sarde situate fuori dell'Isola:
·
a) garantisce la parità di
trattamento tra sardi residenti e non residenti
·
b) promuove - coerentemente con
gli indirizzi dello Stato e nel quadro della programmazione regionale - forme di
partecipazione e di solidarietà tra lavoratori emigrati;
·
c) promuove pari opportunità
di elevazione morale e materiale per coloro che rientrano o che comunque
mantengono contatti con la terra d'origine;
·
d) promuove ogni iniziativa
rivolta a tutelare e sviluppare legami di identità tra la Sardegna e le comunità
sarde extra isolane.
2. La Regione favorisce inoltre il concorso dei sardi non residenti e la
funzione democratica e culturale dell'associazionismo sardo fuori dell'Isola,
valorizzando le competenze professionali, le esperienze umane e il possibile
contributo di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo della
Sardegna.
3. Gli interventi in materia di emigrazione e di sostegno delle comunità sarde
si articolano in piani triennali e in programmi annuali, predisposti in armonia
con iniziative proprie di istituzioni nazionali e sovranazionali aventi analoghe
finalità.
Art. 2
Destinatari
1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:
·
a) coloro che siano nati in
Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che
conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche
se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
·
b) i figli di cittadini di
origine sarda che conservino la nazionalità italiana;
·
c) le aggregazioni di sardi
costituiti in circoli in Italia o all'estero, secondo le leggi dello Stato
ospitante e i principi della Costituzione italiana e dello Statuto sardo, le
federazioni dei circoli degli emigrati sardi e le associazioni di tutela degli
emigrati.
Art. 3
Tipologia degli interventi
1. La Regione sarda persegue la realizzazione degli obiettivi della presente
legge attraverso incentivazioni finanziarie e servizi rivolti:
·
a) ad agevolare l'esercizio del
diritto di voto ai residenti fuori della Sardegna;
·
b) a favorire l'associazionismo
tra i sardi all'estero e in Italia;
·
c) ad assicurare l'assistenza
morale e materiale agli emigrati e alle loro famiglie, anche in materia di
rapporto di lavoro, sicurezza sociale e pensionistica;
·
d) a garantire i collegamenti
culturali ed informativi con l'Isola;
·
e) a favorire il reinserimento
di coloro che intendano rientrare in Sardegna;
·
f) a favorire l'integrazione
sociale, culturale e linguistica dei sardi all'estero;
·
g) ad agevolare e favorire
l'attività economica di quanti intendano rientrare in Sardegna;
·
h) a garantire il reinserimento
abitativo;
·
i) a favorire il flusso
informativo e le iniziative intraprese dagli emigrati utili allo sviluppo
dell'economia e della cultura sarde.
Art. 4
Piano triennale e programma annuale
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati attraverso un
piano triennale articolato per anni.
2. Il piano triennale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, sentite la Consulta di cui all'articolo 24
della presente legge e la competente Commissione consiliare
3. I programmi annuali sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno con
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentita la
consulta di cui all'articolo 24 della presente legge.
4. Alla realizzazione degli interventi provvede il Fondo sociale della Regione
sarda istituito con la legge regionale 7 aprile 1965, n.10.
5. Il piano triennale di interventi è trasmesso al Governo per la previa intesa
ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del
24 luglio 1977.
TITOLO
II
NATURA DEGLI INTERVENTI
CAPO I
INTERVENTI ATTI AD AGEVOLARE
L'ESERCIZIO DI VOTO
Art. 5
Determinazione
delle agevolazioni
1. Al fine di garantire la partecipazione degli emigrati alle consultazioni
elettorali di interesse regionale ed amministrativo, all'articolo 91 della legge
regionale30 maggio 1989, n. 18, sono aggiunti i seguenti commi:
"Analoghe agevolazioni competono per la partecipazione alle consultazioni
per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali nell'ambito della cui
circoscrizione risiede il richiedente emigrato. La legge finanziaria dell'anno
in cui si verificano le elezioni potrà rideterminare l'ammontare delle
agevolazioni di cui ai precedenti commi.".
CAPO
II
INTERVENTI RIVOLTI A FAVORIRE
L'ASSOCIAZIONISMO FRA I SARDI
ALL'ESTERO E IN ITALIA
Art. 6
Circoli di emigrati sardi
1. La regione riconosce quali strutture di base i circoli di emigrati sardi
che siano caratterizzati da un ordinamento interno democratico.
2. Il riconoscimento è disposto con decreto dell'Assessore regionale del
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentito il
parere della federazione dei circoli del territorio nazionale di riferimento,
previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale
del lavoro e formazione professionale.
3. Le modalità del riconoscimento sono stabilite con il regolamento di cui
all'articolo 41 della presente legge.
Art. 7
Contributi ai circoli degli emigrati sardi
1. Ai circoli riconosciuti ai sensi dell'articolo precedente sono erogati:
·
a) contributi annuali per le
spese di funzionamento, sino al 90 per cento delle spese documentate ai sensi
del regolamento di attuazione della presente legge;
·
b) contributi una tantum a
fondo perduto per l'acquisto di attrezzature ed arredi idonei al funzionamento
del sodalizio, sino al 70 per cento del loro valore;
·
c) contributi straordinari per
il trasloco e/o la ristrutturazione e l'adattamento della sede sociale, sino al
50 per cento della spesa documentata ai sensi del regolamento di attuazione
della presente legge;
·
d) contributi per attività
sociali, culturali, formative ed informative ritenute qualificanti per gli
interessi della Sardegna sino al 75 per cento della spesa documentata.
2. I contributi di cui alla precedente lettera b) non possono essere
concessi più di una volta salvo il caso di dichiarata ed accertata obsolescenza
delle attrezzature e degli arredi.
Art. 8
Associazioni di tutela
1. Le associazioni di tutela degli emigrati che dimostrino di essere
caratterizzate da un ordinamento e da una conduzione democratica, che abbiano
carattere nazionale ed operino con uffici regionali dislocati nell'Isola, sono
riconosciute dalla Regione autonoma della Sardegna.
2. Il riconoscimento è disposto secondo le modalità di cui al precedente
articolo 6, secondo e terzo comma.
3. Alle associazioni alle quali sia riconosciuta la funzione sono erogati:
·
a) contributi annuali per le
spese di funzionamento, sino al 90 per cento delle spese documentate ai sensi
del regolamento di attuazione della presente legge;
·
b) contributi una tantum a
fondo perduto per l'acquisto di attrezzature ed arredi idonei al funzionamento
del sodalizio, sino al 90 per cento del loro valore;
·
c) contributi straordinari per
il trasloco e/o la ristrutturazione e l'adattamento della sede sociale, sino al
90 per cento della spesa documentata ai sensi del regolamento di attuazione
della presente legge;
·
d) contributi per attività
sociali, culturali, formative ed informative ritenute qualificanti per gli
interessi della Sardegna sino al 90 per cento della spesa documentata.
4. I contributi di cui alla precedente lettera b) non possono essere
concessi più di una volta salvo il caso di dichiarata ed accertata obsolescenza
delle attrezzature e degli arredi.
5. Le associazioni riconosciute celebrano i congressi non più di una volta ogni
due anni. A tal fine beneficiano del contributo regionale fino al 90 per cento
del preventivo presentato ed approvato.
6. I contributi regionali previsti dal presente articolo verranno erogati
secondo le modalità previste dal successivo articolo 10.
7. Nel caso in cui le associazioni di tutela fossero invitate a partecipare ad
incontri, non preventivati nel programma triennale o annuale, con le comunità
dei sardi, ovvero a dibattiti, convegni e conferenze sul fenomeno migratorio,
saranno ammesse a rimborso le spese di viaggio e soggiorno, previa
autorizzazione dell'Amministrazione regionale.
Art. 9
Federazione delle associazioni di tutela
1. Al fine di promuovere la scelta umana, culturale, e professionale dei
lavoratori emigrati e dei loro familiari, la Regione autonoma della Sardegna
sostiene l'attività promozionale della federazione delle associazioni di tutela
presenti nella Consulta regionale dell'emigrazione.
2. Per lo svolgimento delle relative attività la Regione autonoma della
Sardegna eroga un contributo annuo alla federazione delle associazioni di
tutela,
Art. 10
Modalità di concessione dei contributi
1. I contributi regionali previsti dai precedenti articoli verranno concessi
a domanda, da presentarsi nel termine perentorio del 30 marzo di ogni anno, pena
l'esclusione dal contributo, secondo le modalità previste dall'apposito
regolamento di attuazione della presente legge.
2. Le iniziative sociali, culturali, formative ed informative di particolare
entità possono essere inserite dagli organismi interessati in una
programmazione triennale.
Art. 11
Federazione dei circoli
1. Al fine di coordinare l'attività dei circoli nei rispettivi territori
nazionali saranno riconosciute dalla Regione, con il procedimento di cui ai
commi secondo e terzo del articolo 6, le federazioni costituite nel rispetto dei
principi ispiratori della presente legge, dotate di statuti democratici, aperte
a tutti i circoli del territorio nazionale nell'ambito del quale operano.
2. La composizione della federazione è determinata dagli statuti secondo
criteri di democraticità e rappresentanza. Sono comunque membri di diritto di
ciascuna federazione i presidenti dei circoli od i loro delegati.
3. Le federazioni, conformemente ai principi di cui alla presente legge:
·
stabiliscono gli indirizzi
generali per l'attività dei circoli nei rispettivi congressi e ne coordinano
l'attività tra un congresso e l'altro e forniscono agli stessi assistenza
tecnico-amministrativa;
·
promuovono iniziative di
interesse generale per i circoli;
·
discutono ed esprimono pareri
sui problemi culturali e politici che riguardano l'emigrazione;
·
vigilano sul rispetto degli
statuti da parte dei circoli aderenti.
4. Le federazioni hanno la propria sede presso il circolo od associazione
che esprime il presidente, usufruiscono delle strutture dello stesso circolo e
possono concorrere alle relative spese di funzionamento.
Art. 12
Finanziamento delle spese
1. Alle federazioni regolarmente costituite e riconosciute viene concesso,
per il conseguimento dei fini previsti al precedente articolo 11, sulla base di
un programma annuale, un contributo sino al 90 per cento delle spese relative al
regolare svolgimento della vita associativa e sino al 75 per cento per lo
svolgimento di iniziative di interesse generale.
Art. 13
Contributi per congressi
1. Le federazioni riconosciute, per la celebrazione dei propri congressi,
beneficiano di contributi straordinari regionali fino al 90 per cento del
preventivo presentato, non reiterabile nell'arco di tre anni.
Art. 14
Prestazioni occasionali
Non sono ammesse a contributo ne le spese derivanti da consulenza od altre
prestazioni occasionali, ne le spese di segreteria sostenute dai componenti
degli organi direttivi dei circoli, delle federazioni e delle associazioni di
tutela.
CAPO
II
INTERVENTI RIVOLTI AD ASSICURARE
L'ASSISTENZA MORALE E MATERIALE
AGLI EMIGRATI ED ALLE LORO FAMIGLIE.
ANCHE IN MATERIA DI RAPPORTO
DI LAVORO, DI SICUREZZA SOCIALE
E PENSIONISTICA
Art. 15
Sussidi ed agevolazioni agli emigrati e loro familiari
1. Al fine di alleviare particolari ed oggettivi stati di necessità dei
lavoratori emigrati e delle loro famiglie, possono essere concessi dei sussidi
straordinari, erogati secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione della presente legge.
Art. 16
Agevolazioni per gli studenti
1. Agli studenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della
presente legge, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 4 della
legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, e successive modificazioni, è
riservato il 2 per cento delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla
stessa legge regionale n. 37/87.
Art. 17
Interventi in materia di lavoro
sicurezza sociale e pensionistica
1. Nell'ambito del programma previsto dalla presente legge il Fondo sociale
concede un contributo straordinario pari al 80 per cento dell'ammontare
complessivo della spesa in favore degli emigrati che siano nati in Sardegna, che
abbiano assunto stabile dimora fuori del territorio regionale per almeno sette
anni conservando la nazionalità italiana che, rientrati in Sardegna, si trovino
in particolari situazioni di indigenza e che abbiano necessità di riscattare ai
fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo della pensione di invalidità
, vecchiaia e superstiti, periodi di lavoro comunque non superiori a sette anni
effettuati in paesi con i quali non esistono convenzioni internazionali in
materia di sicurezza sociale.
CAPO
IV
INTERVENTI RIVOLTI A FAVORIRE
E GARANTIRE I COLLEGAMENTI
CULTURALI ED INFORMATIVI
CON L'ISOLA, NONCHE INTERVENTI
DI CARATTERE FORMATIVO
INTERVENTI DIRETTI DELL'AMMINISTRAZIO-
NE REGIONALE
Art. 18
Periodo di documentazione
1. La Regione autonoma della Sardegna attraverso il fondo sociale, al fine
di garantire una più corrente ed efficace informazione, finanzia la
pubblicazione di un periodico di documentazione e dibattito destinato agli
emigrati ed alle loro famiglie, nonché ad enti, circoli, federazioni dei
circoli degli emigrati ed agli enti locali della Sardegna. 2. Entro i sei mesi
successivi all'approvazione della presente legge, l'Assessore regionale del
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, acquisito il
parere della Consulta e della competente Commissione consiliare, propone
all'approvazione della Giunta regionale un piano di adeguamento e rilancio del
periodico "Il Messaggero Sardo" e di tutte le attività di
informazione, documentazione e dibattito dirette al mondo dell'emigrazione.
Art. 19
Progetti regionali
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge la Regione
cura direttamente la predisposizione e successiva realizzazione di propri
progetti, inseriti nel piano triennale e nel programma annuale di interventi di
cui all'articolo 4 della presente legge.
2. Detti progetti, saranno realizzati dall'Assessorato regionale del lavoro
anche attraverso i circoli, le federazioni e le associazioni di tutela digli
emigrati.
3. I progetti previsti dal precedente primo comma avranno la seguente natura:
·
a) progetti culturali
consistenti in manifestazioni, conferenze, dibattiti convegni locali,
interregionali ed internazionali;
·
b) studi, indagini e ricerche
sul fenomeno migratorio;
·
c) assegni e borse di studio;
·
d) soggiorni per gli emigrati e
loro famiglie intesi sia come assistenza che come scambio culturale, anche
attraverso il ricorso a colonie per figli di emigrati, mediante l'utilizzo di
strutture della Regione o private;
·
e) corsi di formazione
professionale, in Sardegna o nei luoghi di emigrazione, di intesa con il
Ministero del lavoro e previdenza sociale, intesi a rendere completamente
possibile il reinserimento degli emigrati e dei loro familiari rientrati ed
all'estero laddove le azioni locali si rilevino insufficienti o inadeguate a
coprire l'area dei bisogni formativi dei sardi ivi residenti;
·
f) il finanziamento di
biblioteche, l'acquisto e la riproduzione di audiovisivi, film, nastri
registrati, videocassette ed apparecchiature atte all'utilizzo degli stessi, la
pubblicazione di libri e materiale informativo in genere.
4. I corsi di cui alla precedente lettera e) costituiscono parte integrante
del piano annuale di cui al articolo 13 della legge regionale 1 giugno 1979, n.
47 ed hanno contenuto specifico:
·
a) il perfezionamento
linguistico e l'adeguamento sociale, culturale e professionale dell'emigrato
alla realtà extraisolana di elezione;
·
b)il reinserimento
professionale, sociale e culturale dell'emigrato di ritorno.
Art. 20
Rientro emigrati
1. Nell'ambito del programma nell'ambito previsto dalla legge regionale 25
gennaio 1988, n. 4, inerente al riordino delle funzioni socio assistenziali, ed
in base all'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge regionale n. 4 del
1988, i Comuni sono autorizzati a corrispondere il rimborso delle spese di
viaggio al lavoratore emigrato, ed alle eventuali persone a suo carico, che
rientri in Sardegna dopo almeno un biennio di lavoro fuori dall'Isola, per
occupare un posto di lavoro di dipendente od autonomo, o perché pensionato per
invalidità o vecchiaia, o per la comprovata infermità sua o di un componente
del nucleo familiare, o per morte di uno dei due coniugi, o perché il proprio
coniuge, convivente in emigrazione, rientra trovandosi rientra trovandosi in una
delle precedenti condizioni.
2. Il limite temporale limite di un biennio di permanenza all'estero o
nell'Italia continentale è richiesta per coloro che rientrino perché
licenziati per motivi non disciplinari. In tal caso la permanenza all'estero o
nel Italia continentale non deve essere stata inferiore ai sei mesi.
3. I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo sono erogati dai
Comuni a titolo di anticipazione e non competono ai dipendenti di enti pubblici
trasferiti in continuità del rapporto professionale.
4. L'Amministrazione regionale provvede ogni tre mesi a rimborsare le somme
erogate, a valere sul Fondo socio-assistenziale di cui alla legge regionale 25
gennaio 1988, n. 4, nel cui ambito saranno accantonate le somme necessarie.
CAPO
V
AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE
L'ATTIVITA' ECONOMICA DI QUANTI
INTENDONO RIENTRARE IN SARDEGNA
Art. 21
Procedure per la concessione
delle agevolazioni
1. Gli emigrati che intendano rientrare in Sardegna ed intraprendere una
qualsiasi attività economica, agevolata dalle vigenti norme regionali, possono,
su domanda, usufruire, al pari dei cittadini già residenti, delle provvidenze o
benefici previsti dalle medesime norme in materia di artigianato, commercio,
industria, agricoltura e pastorizia.
2. Le agevolazioni potranno essere concesse, ma non erogate, anche nelle more
del procedimento finalizzato all'acquisizione della residenza in Sardegna.
3. Le agevolazioni sono erogate nel termine di sei mesi dalla data di
acquisizione della residenza in Sardegna.
4. Lo stato di emigrato del richiedente costituisce titolo di precedenza in
eventuali graduatorie e comunque non è soggetto all'ordine cronologico.
Art. 22
Reinserimento abitativo
1. L'emigrato che intenda rientrare definitivamente in Sardegna può :
accedere a tutte le agevolazioni previste dalle leggi regionali in materia di
edilizia abitativa per la prima casa per i cittadini residenti nell'Isola.
CAPO
VI
UFFICIO REGIONALE
CONSULENZA EMIGRATI
Art. 23
Attività dell'ufficio regionale
consulenza emigrati
1. Al fine di garantire una completa attuazione alla presente legge nel
rispetto delle sue finalità è istituito presso il Fondo sociale di cui alla
legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, un ufficio regionale consulenza emigrati,
con i seguenti compiti:
·
a) garantire l'esatta
informazione sui contenuti della presente legge e delle altre leggi regionali
recanti provvidenze ed agevolazioni a favore dei cittadini sardi;
·
b) fornire l'eventuale
documentazione e quant'altro necessario per consentire ai destinatari della
presente legge l'accesso ai benefici di cui alla linea precedente.
TITOLO
III
CONSULTA REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE
Art. 24
Compiti della Consulta
1. Al fine di coordinare gli interventi della Regione a favore degli
emigrati e delle comunità dei sardi all'estero ed in Italia, è istituita la
Consulta regionale per l'emigrazione.
2. Sono compiti della Consulta:
·
a) esprimere parere su ogni
disegno di legge della Giunta regionale in materia di emigrazione;
·
b) esprimere parere sul piano
triennale e sul programma annuale di interventi di cui all'articolo 4;
·
c) effettuare proposte in
materia di:
·
interventi legislativi ed
amministrativi nel campo dell'emigrazione;
·
studi e ricerche nel campo
dell'emigrazione;
·
conferenze regionali sulle
materie di sua competenza;
·
d) partecipare alle conferenze
regionali, interregionali ed internazionali in materia di emigrazione;
·
e) vigilare sull'attività dei
circoli, federazioni ed associazioni di tutela;
·
f) formulare proposte in
materia di prima occupazione; esprimere pareri sugli atti di programmazione
regionale nella prospettiva del superamento degli squilibri che interessano la
Regione;
·
g) formulare proposte in merito
ai principi generali cui devono uniformarsi le federazioni e i circoli degli
emigrati nella redazione dei rispettivi statuti.
Art.
25
Composizione della Consulta
regionale per l'emigrazione
1. La Consulta regionale per l'emigrazione è composta da:
·
L'Assessore regionale del
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la
presiede;
·
un rappresentante per ogni
federazione dei circoli degli emigrati, regolarmente riconosciuta dalla regione,
eletto secondo le modalità di cui al successivo articolo 27, in:
·
ITALIA
·
GERMANIA
·
FRANCIA
·
BELGIO
·
LUSSENBURGO
·
OLANDA
·
INGHILTERRA
·
DANIMARCA
·
PAESI SCANDINAVI
·
SVIZZERA
·
PENISOLA IBERICA (SPAGNA-PORTOGALLO)
·
ARGENTINA
·
BRASILE
·
AMERICA LATINA (escluse
ARGENTINA E BRASILE)
·
CANADA'
·
STATI UNITI D'AMERICA
·
AUSTRALIA
·
da sei rappresentanti designati
dalle associazioni di tutela degli emigrati a carattere nazionale, operanti in
Sardegna, riconosciute dalla Regione;
·
da tre rappresentanti designati
a turno dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano regionale su
proposta della Giunta regionale;
·
da un rappresentante designato
dal Ministero per gli affari esteri;
·
da tre esperti in materia di
emigrazione nominati dal consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;
·
da un funzionario designato
dall'Assessore regionale del lavoro, su proposta del coordinatore generale dei
servizi dello stesso Assessorato, con funzioni di segretario.
2. Le federazioni composte da un numero di circoli non inferiori a 15
esprimono due componenti.
Art.26
Modalità di costituzione.
Funzionamento ed oneri.
1. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale
previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale del
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
2. La Consulta è insediata entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura
regionale e resta in carica per l'intera durata di quest'ultima.
3. In caso di dimissioni, di cessazione per qualunque motivo di qualche
componente, alla sua sostituzione si provvede con le modalità previste dal
comma precedente per la nomina della consulta.
4. La mancata o ritardata designazione di alcuno dei componenti la Consulta, non
pregiudica la costituzione dell'organo, a condizione che siano stati designati
la metà più uno dei componenti.
5. La Consulta ha sede in Cagliari presso l'Assessorato regionale del lavoro e
si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta venga
convocata dall'Assessore regionale del lavoro, quale suo presidente, o qualora
lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi membri.
6. Nella sua prima seduta la Consulta elegge, fra i suoi componenti, con voto
limitato ad uno, due vice presidenti di cui uno vicario. In caso di parità di
voti sarà vicario il più anziano di età.
7. La Consulta può riunirsi anche al di fuori della sua sede ufficiale.
8. Ai membri della Consulta residenti in Sardegna compete, per la partecipazione
alle sedute tenute nella sede della consulta stessa, una medaglia di presenza di
lire 50.000 per ogni giornata di riunione qualunque sia il numero delle sedute.
Inoltre coloro che non risiedono nel Comune ove si svolge la riunione della
consulta compete una diaria di lire 40.000 per ogni giornata di trasferta, nonché
del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici
di linea, oppure, in caso di uso di mezzo proprio, l'indennità chilometrica
pari a quella dovuta al personale della Regione. Nel caso in cui le riunioni
della Consulta si tengano fuori dalla Sardegna, compete il trattamento previsto
al seguente nono comma.
9. Ai membri della Consulta residenti fuori dal territorio della Sardegna
compete una medaglia di presenza quale indennità di mancato guadagno pari a
lire 100.000 per i giorni effettivi di riunione, qualunque sia il numero delle
sedute giornaliere, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute su mezzi pubblici di linea. Compete inoltre una diaria, anche per i
giorni effettivi di viaggio, di lire 150.000.
10. Dei lavori della Consulta l'Assessore competente riferisce regolarmente alla
Commissione consiliare competente.
11. Il fondo sociale, al fine di garantire la tempestiva liquidazione di quanto
previsto ai commi precedenti, predisporrà apposita apertura di credito da
utilizzarsi mediante idoneo ordine di accreditamento in favore di un funzionario
addetto ai servizi del fondo sociale. Il pagamento delle diarie e dei gettoni di
presenza sarà corrisposto, alla fine di ogni convocazione.
12. Le spese di viaggio, eventualmente anticipate dai componenti saranno
rimborsate solo dopo la presentazione degli originali giustificativi di spesa.
Art. 27
Modalità di elezione dei rappresentanti degli emigrati
1. I rappresentanti degli emigrati in seno alla Consulta di cui al
precedente articolo 24 sono eletti dalle federazioni dei circoli riconosciute ed
esistenti nelle nazioni di cui al precedente articolo 25, in assemblea plenaria
dei loro componenti regolarmente convocata.
2. Nelle nazioni ove non esistesse la federazione, il rappresentante è eletto
dalla Assemblea dei direttivi dei circoli riconosciuti dalla Regione.
3. Costituiscono condizioni di eleggibilità:
·
a) la cittadinanza italiana
·
b) il possesso dei requisiti di
cui all'articolo 2 della presente legge;
·
c) il non avere riportato in
Italia od all'estero condanne penali che comportino l'iscrizione nel casellario
giudiziario, la perdita dei diritti politici e l'interdizione dai pubblici
uffici.
Art. 28
Organi
1. Sono organi della Consulta:
·
a) il presidente
·
b) il comitato di presidenza
Art. 29
Funzioni del presidente
della Consulta
1. Il presidente è l'organo di rappresentanza, di impulso e di indirizzo
dell'attività della Consulta.
2. Il presidente cura i rapporti con la Giunta regionale, con il Consiglio
regionale, con gli altri organi della Regione, dello Stato e degli enti locali.
3. Il presidente convoca la Consulta in accordo con il Comitato di Presidenza di
cui all'articolo seguente.
4. In casi particolari od eccezionali il presidenza può convocare la Consulta
senza il previo accordo con il Comitato di presidenza, fissando direttamente
l'ordine del giorno della seduta.
Art. 30
Comitati di presidenza
1. Il comitato di presidenza è composto dal presidente, dai due vice
presidenti, da due membri espressi dalla Consulta, uno dei quali in
rappresentanza degli emigrati.
2. Funge da segretario il segretario della Consulta.
Art. 31
Funzioni del comitato
di presidenza
1. Il comitato di presidenza ha i seguenti compiti:
·
a) predisporre l'ordine del
giorno per la convocazione della Consulta;
·
b) effettuare l'istruttoria
degli argomenti all'ordine del giorno della Consulta;
·
c) attuare tutte le
deliberazioni della Consulta
·
d) elaborare ogni eventuale
proposta da sottoporre alla Consulta;
·
e) espletare ogni altro compito
stabilito dalla presente legge;
·
f) esaminare i programmi
annuali di intervento dei circoli, associazioni e federazioni da proporre per il
prescritto parere alla Consulta.
2. Il comitato di presidenza si riunisce in via ordinaria entro il trenta
aprile di ogni anno per l'approvazione del programma di cui alla precedente
lettera f), nonché ogni qualvolta lo convochi il presidente o lo richieda la
maggioranza dei suoi componenti.
3. Ai componenti il comitato di presidenza compete lo stesso trattamento
previsto per la Consulta dal precedente articolo 26.
Art. 32
Gruppi di lavoro
1. Per esigenze di funzionalità e speditezza della propria azione la
Consulta può, con deliberazione assunta in seduta plenaria, individuare nel
proprio ambito gruppi di lavoro per l'espletamento di compiti specifici.
2. I gruppi di lavoro previsti al comma precedente non possono essere composti
da più di cinque membri, di cui almeno due emigrati.
3. Il gruppo di lavoro elegge al suo interno un coordinatore cui spetta riferire
alla Consulta sui compiti affidati al gruppo.
Art. 33
Sedi riunione
dei gruppi di lavoro
1. I gruppi di lavoro, previsti al precedente articolo 32, possono riunirsi
anche al di fuori dei lavori della Consulta stessa.
2. Ai componenti i gruppi di lavoro nominati secondo le prescritte modalità
compete quanto previsto per le riunioni della Consulta ai sensi del precedente
articolo 26.
Art. 34
Struttura amministrativa
per l'attuazione della legge
1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, l'Assessorato
regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale, si avvale delle proprie strutture tecnico amministrative e di
consulenti all'uopo convenzionati.
2. All'organizzazione ed alla applicazione delle norme di cui alla presente
legge , l'Assessorato regionale del lavoro, provvede tramite il fondo sociale di
cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.
3. Al fondo sociale è preposto un direttore, nominato, per un triennio, con
decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore
regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale, scelto tra i funzionari appartenenti a fasce funzionali non inferiori
alla settima.
4. Il direttore adotta, tra l'altro, i provvedimenti formali concernenti la
spesa degli stanziamenti attribuiti al Fondo sociale.
5. Sono a carico del Fondo sociale le spese generali e di rappresentanza
concernenti l'organizzazione delle iniziative di cui alla presente legge,
espressamente autorizzate dall'Assessore regionale del lavoro e debitamente
documentate.
Art. 35
Titolarità dei beni mobili
assistiti dai contributi regionali
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è attribuita ai
circoli, alle associazioni di tutela ed alle leghe la proprietà delle leghe e
delle attrezzature acquistate con contributi del Fondo sociale in forza di
precedenti disposizioni di legge. Gli arredi e le attrezzature acquistati con i
contributi previsti dalla presente legge non possono essere alienati prima di
cinque anni dalla data di acquisto.
Art. 36
Contributi aggiuntivi straordinari
1. Ai circoli riconosciuti ed aventi sede in città di importanza
particolare per le comunità sarde all'estero e nella penisola,
l'Amministrazione regionale può riconoscere un contributo aggiuntivo
straordinario pari al 10 per cento delle spese ammesse a contributo ai sensi del
precedente articolo 7, lettera d).
Art. 37
Composizione del comitato
1. L'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, è cosi
modificato:
"E' istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con decreto del Presidente
della Giunte regionale su proposta del Assessore regionale del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale un Comitato cosi
costituito:
·
a) dall'Assessore regionale del
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che lo
presiede;
·
b) da un rappresentante
dell'Assessorato regionale delle finanze;
·
c) da un rappresentante
dell'Assessorato regionale della programmazione
·
d) da un sindaco per Provincia
segnalati dalla delegazione sarda dell'Anci;
·
e) da tre rappresentanti,
designati a turno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentative
a livello regionale;
·
f) da un funzionario
dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale, che funge da segretario".
Art. 38
Compensi ai componenti il Comitato
1. Ai componenti del Comitato di cui al precedente articolo spetta il
rimborso previsto dall'articolo 1 delle legge regionale 22 giugno 1987, n. 27,
ed il gettone di presenza previsto dall'articolo 1, terzo comma, lettera c)
della stessa legge regionale.
Art. 39
Copertura finanziaria
1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in
lire 6.130.000.000 annue, a partire dal 1991, si fa fronte con l'impiego delle
risorse già utilizzate nell'ambito del Fondo sociale di cui alla legge
regionale 7 aprile 1965, n. 10, per il finanziamento delle norme che, ai sensi
del successivo articolo 40, vengono soppresse.
Art. 40
Abrogazione
1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10,
riguardanti l'emigrazione, la legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, la legge
regionale 3 novembre 1982, n. 25, il decreto del Presidente della Giunta
regionale 24 novembre 1986, n. 131el'articolo 5, primo comma, gli
articolo8,9,10,11,12 e 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22
novembre 1986, n. 111.
Art. 41
Regolamento di attuazione
1. Con successivo regolamento verranno dettate le norme di attuazione della
presente legge.
Art. 42
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione, la procedura di cui all'articolo 4 è
sospesa sino al riconoscimento ed alla costituzione degli organismi previsti
dalla presente legge.
2. Gli interventi in favore degli emigrati, loro organizzazioni ed associazioni
di tutela saranno effettuati sulla base di un programma annuale, approvato dalla
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro.
3. In attese della piena attuazione degli articoli 6, 8, 11, 25, 26, 28 e 37
della presente legge, ai circoli, leghe ed associazioni di tutela, beneficiari
di provvidenze secondo la precedente normativa, saranno erogate delle
anticipazioni per il funzionamento proporzionali al contributo concesso nella
precedente annualità.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Data a Cagliari, addì 15 gennaio 1991.
Floris