LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 12-03-1984 REGIONE SARDEGNA
Norme per agevolare l' esercizio del diritto al
voto
dei cittadini sardi residenti all' estero, per il rinnovo del
Consiglio Regionale della Sardegna.
ARTICOLO 1
L' Amministrazione regionale, in attesa della emamanazione di analoghe provvidenze a livello nazionale, è autorizzata ad erogare ai cittadini emigrati, iscritti nelle liste lettorali dei Comuni della Sardegna, per la partecipazione alle lezioni per il rinnovo dei Consiglio regionale della Sardegna, contributo pari a: - lire 150.000 agli elettori provenienti dalla Francia, dalla Germania, dalla Svizzera, dall' Olanda, dal Belgio e dal Lussembrugo; Lire 200.000 agli elettori provenienti da altri Paesi dell' area europea; - 50 per cento delle spese di viaggio in nave, treno ed aereo, per gli elettori provenienti dai paesi extraeuropei.
ARTICOLO 2
All' erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 1 si rpcoede, ai sensi dell' articolo 43 della legge 5 maggio 1983, n. 11, attraverso aperture di credito disposte con ordini di accreditamento a favore dei Sindaci dei Comuni della Sardegna. I Comuni dovranno far pervenire ai competenti uffici dell' Amministrazione regionale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta di convocazione dei comizi elettorali, la richiesta di accreditamento dei fondi, che riceveranno immediatamente a titolo di acconto, sulla base del computo degli emigrati elettori nella precedente consultazione, aumentato del 30 per cento. Il contributo potrà essere ottenuto dall' interessato dietro presentazione di una apposita dichiarazione in cui si affferma di aver provveduto all' esercizio del voto, in calce alla quale il Sindaco provvederà a porre gli estremi del certificato elettorale, vidimato dalla sezione elettorale, e del biglietto di viaggio.
ARTICOLO 3
La legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, è abrogata
ARTICOLO 4
Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge, valutate in lire 3.000.000.000 fanno carico al capitolo dello stato di previsione del bilancio per l' anno finanziario 1984, corrispondente al capitolo 02145 dello stato di previsione del bilacio per l' anno finanziario 1983 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni in cui si svolgono le elezioni del Consiglio regionale. Agli stessi oneri si farà fronte con parte della maggior quota spettante alla Regione dell' imposta sulle persone fisiche ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122. Nel bilancio per l' anno 1984 la denominazione del predetto capitolo assumerà la seguente denominazione: << Contribuyo nelle spese di viaggio agl elettori emigrati per favorire l' espletamento del diritto di voto in occasione delle elezioni regionali della Sardegna >>.
ARTICOLO 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 12 marzo 1984.
LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 30-05-1989 REGIONE SARDEGNA
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale
della Regione (legge finanziaria 1989).
ARTICOLO 91
Contributi agli elettori emigrati
1. L' articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1984,
n. 9 è sostituito dal seguente:
<< L' Amministrazione regionale, in attesa dell' emanazione
di analoghe provvidenze a livello nazionale, è
autorizzata ad erogare ai cittadini emigrati, iscritti
nelle liste elettorali dei Comuni della Sardegna, per la
partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio
regionale della Sardegna, un contributo pari a:
a) lire 400.000 agli elettori provenienti dalla Francia,
dalla Germania, dalla Svizzera, dall' Olanda, dal Belgio
e dal Lussemburgo;
b) lire 500.000 agli elettori provenienti da altri Paesi
dell' area europea;
c) lire 800.000 agli elettori provenienti dai paesi extraeuropei.
Analoghe agevolazioni competono anche per la partecipazione
ai referendum popolari indetti ai sensi della
legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive
modificazioni >>.
2. La relativa maggiore spesa è valutata in lire
2.500.000.000 (cap. ' 2145).
LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 15-01-1991 REGIONE SARDEGNA
ARTICOLO 1
Finalità 1. La Regione Autonoma della Sardegna, in armonia con la legislazione statale vigente e nell' ambito delle proprie competenze statutarie, al fine di rafforzare i legami con le comunità sarde situate fuori dall' Isola: a) garantisce la parità di trattamento tra sardi residenti e non residenti; b) promuove - coerentemente con gli indirizzi dello Stato e nel quadro della programmazione regionale - forme di partecipazione e di solidarietà tra lavoratori emigrati; c) promuove pari opportunità di elevazione morale e materiale per coloro che rientrano o che comunque mantengono contatti con la terra d' origine; d) promuove ogni iniziativa rivolta a tutelare e sviluppare i legami di identità tra la Sardegna e le comunità sarde extra isolane. 2. La Regione favorisce inoltre il concorso dei sardi non residenti e la funzione democratica e culturale dell' associazionismo sardo fuori dall' Isola, valorizzando le competenze professionali, le esperienze umane e il possibile contributo di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo della Sardegna. 3. Gli interventi in materia di emigrazione e di sostegno delle comunità sarde si articolano in piani triennali e in programmi annuali, predisposti in armonia con le iniziative proprie di istituzioni nazionali e sovranazionali aventi analoghe finalità .
ARTICOLO 2
Destinatari 1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge: a) colo che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonchè i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purchè abbiano almeno un genitore sardo; b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana; c) le aggregazioni di sardi costituiti in circoli in Italia o all' estero, secondo le leggi dello Stato ospitante e i principi della Costituzione italiana e dello Statuto sardo, le federazioni dei circoli degli emigrati sardi e le associazioni di tutela degli emigrati.
ARTICOLO 3
Tipologia degli interventi 1. La Regione sarda persegue la realizzazione degli obiettivi della presente legge attraverso incentivazioni finanziarie e servizi rivolti: a) ad agevolare l' esercizio del diritto di voto ai residenti fuori dalla Sardegna; b) a favorire l' associazionismo tra i sardi all' estero e in Italia; c) ad assicurare l' assistenza morale e materiale agli emigrati ed alle loro famiglie, anche in materia di rapporto di lavoro, sicurezza sociale e pensionistica; d) a garantire i collegamenti culturali ed informativi con l' Isola; e) a favorire il reinserimento di quanti intendano rientrare in Sardegna; f) a favorire l' integrazione sociale, culturale e linguistica dei sardi all' estero; g) ad agevolare e favorire l' attività economica di quanti intendano rientrare in Sardegna; h) a garantire il reinserimento abitativo; i) a favorire il flusso informativo e le iniziative intraprese dagli emigrati utili allo sviluppo dell' economia e della cultura sarde.
ARTICOLO 4
Piano triennale e programma annuale 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati attraverso un piano triennale articolato per anni. 2. Il piano triennale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentite la Consulta di cui all' articolo 24 della presente legge e la competente Commissione consiliare. 3. I programmi annuali sono approvati entri il 30 aprile di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentita la Consulta di cui all' articolo 24 della presente legge. 4. Alla realizzazione degli interventi provvede il Fondo sociale della Regione sarda istituito con la legge regionale 7 aprile 1965, n. 10. 5. Il piano triennale di interventi è trasmesso al Governo per la previa intesa ai sensi dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.
ARTICOLO 5
Determinazione delle agevolazioni 1. Al fine di garantire la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali di interesse regionale ed amministrativo, all' articolo 91 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, sono aggiunti i seguenti commi: " Analoghe agevolazioni competono per la partecipazione alle consultazioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali nell' ambito della cui circoscrizione risiede il richiedente emigrato. La legge finanziaria dell' anno in cui si verificano le elezioni potrà rideterminare l' ammontare delle agevolazioni di cui ai precedenti commi".
LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 9-06-1994 REGIONE SARDEGNA
4. I contributi previsti nel primo comma dell' articolo 91 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, sono rideterminati come segue: a) lire 600.000 agli elettori provenienti dai Paesi aderenti all' Unione Europea; b) lire 700.000 agli elettori provenienti da altri Paesi dell' area europea; c) lire 1.200.000 agli elettori provenienti dai Paesi extraeuropei; gli stessi sono concessi tenuto conto, altresì , dei commi 5 e 6 del presente articolo. 5. Ove si verifichi un doppio spostamento dell' elettore per la partecipazione al secondo turno elettorale previsto dalla legislazione vigente per il rinnovo del Consiglio regionale, i contributi di cui al comma precedente sono erogati per ciascun viaggio effettuato dall' elettore e debitamente documentato, nel rispetto delle procedure stabilite nell' articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 9. 6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per la partecipazione all' elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia e dei Consigli comunali e provinciali, ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, come modificato dall' articolo 46 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17. 7. La maggiore spesa per l' attuazione dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo è valutata, per l' anno 1994, in lire 2.000.000.000; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio (cap. 02145).
LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 8-03-1997 REGIONE SARDEGNA
ARTICOLO 41
Interventi nel campo sociale 1. L' articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 9, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: " art. 1 - 1. L' Amministrazione regionale, in attesa dell' emanazione di analoghe provvidenze a livello nazionale è autorizzata ad erogare ai cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna, per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna, un contributo pari a: a) lire 700.000 agli elettori provenienti dai paesi europei; b) lire 1.200.000 agli elettori provenienti dai paesi extraeuropei. Analoghe agevolazioni competono anche per la partecipazione ai referendum popolari indetti ai sensi della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 e successive modificazioni". 2. Il comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1984, è sostituito dal seguente: " 3. Il contributo può essere ottenuto dall' interessato dietro presentazione di una dichiarazione di avvenuto esercizio del voto in calce alla quale risultino apposti, a cura del Sindaco, gli estremi del certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale e del biglietto di viaggio emesso, rispettivamente, entro i due mesi precedenti, per l' arrivo, e i due mesi successivi, per la partenza, dalla data delle consultazioni elettorali". 3. La maggiore spesa derivante dall' applicazione del comma 1, è valutata in lire 200.000.000 negli anni di svolgimento delle relative consultazioni elettorali (cap. 02145). 4. E' abrogato l' articolo 85 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9; alla determinazione delle categorie di beneficiari e delle agevolazioni, in connessione al reddito, provvede la Giunta regionale su proposta dell' Assessore dei trasporti à termini dell' articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6. 5. In ottemperanza dell' articolo 9, comma 4, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, il limite di reddito mensile individuale di cui al comma 1 del medesimo articolo 9, è aggiornato per l' anno 1995 a lire 631.826 e per l' anno 1996 a lire 650.780. 6. Per l' anno 1997 si prescinde dall' autorizzazione al funzionamento delle strutture socio assistenziali di cui all' articolo 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, purchè tali strutture risultino attivate da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sia dimostrata, mediante attestazione dell' Assessorato regionale competente in materia di assistenza sociale, l' avvenuta presentazione della domanda e della prescritta documentazione. 7. Per l' anno 1997, le risorse necessarie alle Province per lo svolgimento delle attività socio assistenziali già attribuite alla soppressa ONMI sono assegnate alle stesse Province nella misura prevista per l' anno 1996, per gli anni successivi l' importo è aggiornato con cadenza triennale, sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre dell' ultimo anno del triennio in scadenza; l' erogazione dei finanziamenti è disposta con decreto dell' Assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo i tempi e le modalità indicate dall' articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, nº 25 e successive modificazioni. 8. Le province inviano annualmente alla Regione apposita relazione contenente una rendicontazione delle attività svolte in rapporto agli obiettivi programmati. 9. Il comma 2 dell' articolo 54 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è abrogato. 10. I rimborsi per le spese sostenute dalle Province nell' anno 1990 per lo svolgimento delle funzioni ex ONMI sono determinati per lo stesso anno nella stessa entità disposta per il 1989, analogamente a quanto previsto per i Comuni nello stesso anno ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1990, n. 32 e dell' articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1990, n. 44. 11. L' Amministrazione regionale è autorizzata, nell' anno 1997, a concedere contributi compensativi delle minori entrate alle imprese pubbliche e private, concessionarie di servizi pubblici di linea urbani ed extraurbani, che, in attuazione della disciplina tariffaria disposta con atti amministrativi dall' Assessore dei trasporti precedentemente all' entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, presentino istanza di compensazione, allegando adeguata documentazione a riprova del mancato introito. 12. Per le finalità di cui al precedente comma 11 è autorizzata, nell' anno 1997, la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 13043). 13. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di lire 1.200.000.000 nell' anno 1997 a favore delle aziende - USL finalizzata al completamento e all' arredamento delle Case di accoglienza dei malati oncologici e dei loro accompagnatori (cap. 12212/ 01), il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale à termini dell' articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni.