A.I.R.E. Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero
Le Anagrafi degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) sono state istituite con la legge n. 470 del 22 ottobre 1988 e regolamentate con il DPR n. 323 del 6 settembre 1989. Ciascun Comune ha la propria A.I.R.E., nella quale iscrive i cittadini italiani, che vengono contemporaneamente cancellati dall'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.), dopo un periodo di permanenza all'estero superiore ai dodici mesi.
L'A.I.R.E.
tenuta dal Ministero dell'Interno contiene i medesimi dati su base nazionale.
Tale archivio e' implementato dai Comuni stessi, direttamente o tramite le
Prefetture.
Non
sono iscritte nell'A.I.R.E. le persone che si recano all'estero per cause di
durata limitata ad un massimo di un anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti
di ruolo dello Stato in servizio all'estero.
Devono
invece essere iscritti, oltre ai cittadini che trasferiscono la propria
residenza da un comune italiano all'estero, anche i cittadini nati fuori del
territorio nazionale, il cui atto di nascita e' stato trascritto in Italia,
nonché coloro che acquisiscono la cittadinanza continuando a risiedere
all'estero, e, infine, i cittadini italiani la cui residenza all'estero è
giudizialmente dichiarata.
L'iscrizione
nell' A.I.R.E. è, di norma, effettuata a seguito della dichiarazione che
l'interessato è tenuto a rendere al Comune italiano di ultima residenza e al
Consolato della circoscrizione di immigrazione o di nascita.
L'iscrizione
può anche essere effettuata d'ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano
presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli uffici consolari o comunali
competenti abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli
accertamenti appositamente esperiti. In tal caso, il cittadino e' informato per
mezzo di un atto amministrativo del Comune, notificato tramite il Consolato di
residenza.
Iscriversi all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e dichiarare eventuali cambi di residenza o di abitazione e' quindi un dovere civico che comporta la possibilità' di fruire dei servizi consolari, di ottenere certificati dal Comune di iscrizione e dal Consolato nella cui circoscrizione si e' residente, nonché' di esercitare con regolarità' il diritto di voto.
SITUAZIONE ISCRITTI IN SARDEGNA
riferita al 09 Marzo 2002 (fonte Ministero Interni - http://cedweb.mininterno.it:8089/frame_stat.htm
| PROVINCIA | PERSONE | FAMIGLIE |
| CAGLIARI | 32.176 | 15.617 |
| NUORO | 20.848 | 9.796 |
| ORISTANO | 9.801 | 4.609 |
| SASSARI | 20.238 | 9.864 |
| SARDEGNA | 83.063 | 39.886 |
ORGANIZZAZIONE E FLUSSI INFORMATIVI
Ministero – Consolati - Comuni
Il Ministero
Ministero dell'Interno:
Direzione Centrale Autonomie -
Servizio Enti Locali
Direzione Centrale Servizi
Elettorali- Servizio Informatica
Prefetture
Direzione Centrale Autonomie -
Servizio Enti Locali
Il Ministero dell'Interno esercita la vigilanza sulla gestione delle
Anagrafi AIRE.
Il Servizio Enti Locali - Divisione S.L.I.S. svolge tale funzione
predisponendo circolari interpretative delle norme e circolari di indirizzo;
impartendo direttive e fornendo risposta a quesiti e chiarimenti.
Direzione Centrale per i Servizi
Elettorali- Servizio Informatica
Il Centro elettronico della Direzione Centrale per i Servizi elettorali
- gruppo A.I.R.E.- fornisce il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento
dell'AIRE
centrale, provvedendo alla gestione della relativa banca dati e
offrendo assistenza ai comuni e alle prefetture, per il corretto aggiornamento
delle informazioni ivi memorizzate.
Prefetture
Le Prefetture raccolgono e controllano i flussi informativi che
pervengono dai Comuni e li inseriscono nell'AIRE centrale.
Consolato
Ciascuna circoscrizione consolare provvede alla rilevazione dei
cittadini italiani che hanno dimora abituale nella circoscrizione stessa,
avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche Autorità'
locali.
Promuove la presentazione delle dichiarazioni dei cittadini italiani
che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero o che
cambiano la residenza, provenendo da un altro Stato estero, ovvero che cambiano
l'abitazione.
Registra le notizie recate dalle predette dichiarazioni in appositi
schedari e trasmette, entro 180 giorni, la copia delle dichiarazioni o, in
mancanza, una copia delle iscrizioni d'ufficio al Ministero dell'Interno, ai comuni interessati e ai consolati delle
circoscrizioni di competenza.
Comuni
Ricevono le dichiarazioni dei cittadini che trasferiscono all'estero la
propria residenza e, dopo ave acquisito l'apposito modello trasmesso
dall'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione iscrivono all’
AIRE gli interessati, cancellandoli contemporaneamente dall'Anagrafe della
popolazione residente. Qualora vengano a conoscenza del trasferimento all'estero
di un cittadino che non abbia reso la dichiarazione dovuta, esperiti i necessari
accertamenti, anche tramite il consolato interessato, provvedono all'iscrizione
d'ufficio.
Raccolgono le schede dei cittadini italiani residenti all'estero,
istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dai
Consolati provvedendo ad iscrivere in AIRE i cittadini nati all'estero e a
cancellare coloro per i quali è stata comunicato il decesso.
Iscrivono nell'AIRE coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana
risiedendo all'estero.
Aggiornano le schede individuali e di famiglia degli iscritti all’
AIRE a seguito delle mutazioni che intervengono nelle rispettive posizioni
anagrafiche. Comunicano al Ministero dell'Interno tutti gli aggiornamenti
relativi alle proprie Anagrafe dei cittadini residenti all'estero, ai fini
dell'allineamento con l'AIRE centrale.
Provvedono al rilascio ai cittadini residenti all'estero dei
certificati di stato di famiglia e di residenza.
LA NORMATIVA
R.D. n. 1238 art.51 del 09/07/1939 -
Ordinamento dello Stato Civile
ART. 51
Le
regie autorità diplomatiche o consolari, a norma della legge consolare, devono
trasmettere copia degli atti da loro ricevuti o a loro pervenuti al Ministero
degli affari esteri, il quale ai fini della trascrizione trasmette a sua volta:
-
gli atti di nascita all'ufficio di stato civile del domicilio del padre del
bambino, o della madre se il padre non è conosciuto;
-
gli atti di matrimonio all'ufficio di stato civile dei comuni dell'ultimo
domicilio degli sposi;
-
gli atti di morte all'ufficio di stato civile del comune dell'ultimo domicilio
del defunto.
In
mancanza di domicilio nel Regno, o se questo non è noto, gli atti sono
trasmessi per la trascrizione all'ufficio di stato civile di Roma.
D.P.R. 05/01/1967 art. 73 - Trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali
ART. 73
L'autorità consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorità nazionali, atti e denunce di atti di stato civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonché qualunque altro atto o documento la cui trasmissione sia richiesta dal Codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea, o da altre leggi dello Stato.
In
mancanza di altro criterio di competenza, i suddetti atti o documenti sono
trasmessi all'autorità competente del luogo di ultima residenza in Italia
dell'interessato o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, a quella di
Roma.
Legge n. 470 del 27/10/1988 - Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.
CAPO I
ANAGRAFI
DEI CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO
ART. 1
1.
Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute
presso i comuni e presso il Ministero dell'Interno.
2.
Le anagrafi dei comuni sono costituire da schedari che raccolgono le schede
individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione
residente in dipendenza del trasferimento permanente all’estero delle persone
cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di
trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.
3.
Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio di anagrafe del
proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative
annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero
4.
L'anagrafe istituita presso il Ministero dell’Interno contiene dati desunti
dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell’articolo 6.
5. La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.
6.
Ai fini di cui al comma 5, l'ufficio dello stato civile di Roma comunica
all'anagrafe del Ministero dell’Interno il contenuto degli atti dello stato
civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini.
7.
Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell’anagrafe di cui
ai commi 4 e 5, se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune
della Repubblica.
8.
Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che
si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.
9.
Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi:
a)
i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
b)
i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi
conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle
convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari,
rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.
10.
Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe di cui al
comma 4 è costituito dal centro elettronico della Direzione centrale per i
servizi elettorali.
11.
Ad uno o più funzionari del Ministero dell'Interno, con qualifica funzionale
non inferiore alla settima, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale
di anagrafe.
12.
Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.
ART. 2
1. L'iscrizione nelle
anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuato:
2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.
ART. 3
1.
Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le
mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:
ART. 4
ART. 5
1.
Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le
cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono darne comunicazione entro
quarantotto ore al Ministero dell'interno che le comunica entro sessanta giorni
dalla ricezione ai competenti uffici consolari.
ART.
6
1.
I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano
all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione
di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.
2.
I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore
della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio
solare entro un anno dalla predetta data.
3.
I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o
l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio
consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova
abitazione.
4.
Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della
famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.
5.
Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a
svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle
dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni
di cui all'articolo 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della
collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione
dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni
e dei relativi recapiti.
6.
Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari
interessati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la
presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici
consolari provvedono ad iscrivere d’ufficio nei predetti schedari i cittadini
italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici
consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.
7.
Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione
d'ufficio è trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al
Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive,
immediate comunicazioni al comune italiano competente.
8.
Altra copia autentica della dichiarazione è trasmessa all'ufficio consolare
della circoscrizione di provenienza.
9.
La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti
all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora
non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In
mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla
richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del
comma 6.
ART.
7
1.
Sulla base delle risultanze dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti
all'estero e con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 29 a 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, spetta agli
ufficiali di anagrafe dei comuni ed a quelli di cui all'articolo 1 comma 11, il
rilascio dei seguenti certificati:
CAPO II
RILEVAZIONE
DEI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO
ART. 8
1.
La rilevazione dei cittadini italiani all’estero ha luogo contemporaneamente
al censimento dei cittadini residenti in Italia.
2.
Il Ministero degli affari esteri, con l’assistenza tecnica dell’Istituto
centrale di statistica, e avvalendosi della collaborazione del Ministero
dell'interno, impartisce le istruzioni necessarie all'attuazione della
rilevazione e fornisce i moduli e gli altri stampati occorrenti.
3.
Il Ministero degli affari esteri sovraintende a tutte le operazioni relative
alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e
tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute più efficaci,
idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione
stessa.
ART. 9
1.
Oggetto della rilevazione dei cittadini all'estero sono, in ciascuna
circoscrizione consolare, i cittadini italiani residenti e i cittadini italiani
temporaneamente presenti.
2.
Sono residenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che, alla
data della rilevazione, hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa,
anche se ne sono temporaneamente assenti per motivi che non comportano
trasferimento di residenza, secondo le norme della presente legge e del
regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 e successive
modificazioni.
3.
Sono temporaneamente presenti nella circoscrizione consolare i cittadini
italiani che vi si trovano per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9
dell'articolo 1 e che hanno la residenza in Italia.
ART. 10
1.
Per le singole persone costituenti la popolazione residente, la rilevazione
concerne le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune
italiano di ultima residenza e di origine e l'iscrizione nelle liste elettorali.
2.
Per le persone temporaneamente presenti nella circoscrizione la rilevazione
concerne notizie di stato civile ed anagrafico, il luogo di residenza, il motivo
della temporanea presenza e l'iscrizione nelle liste elettorali.
3.
La rilevazione ha inoltre per oggetto notizie concernenti il grado di istruzione
dei cittadini residenti all'estero, le notizie professionali ed altre di
carattere socio-economico.
ART. 11
1.
Tra il settantesimo ed sessantesimo giorno precedente la data della rilevazione,
il capo dell ufficio consolare costituisce l'ufficio circoscrizionale di
rilevazione.
2.
L'ufficio è composto da non meno di cinque e non più di venti cittadini
italiani residenti nella circoscrizione, fra i quali il capo dell'ufficio
consolare designa il presidente.
3.
I membri dell'ufficio sono scelti dal capo dell’ufficio consolare in una
lista, comprendente un numero di cittadini italiani doppio rispetto a quello dei
componenti l'ufficio, predisposta, ove esista, dal comitato dell'emigrazione
italiana della circoscrizione.
4.
Per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell’ufficio, spetta un
compenso giornaliero, da determinarsi, con apposito decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in misura
corrispondente alle retribuzioni locali e alla retribuzione base giornaliera
spettante, nel Paese in cui ha sede l'ufficio consolare, al personale assunto
con contratto regolato dalla legge locale ed adibito a mansioni analoghe.
ART. 12
1.
Il capo dell'ufficio consolare è responsabile del buon andamento delle
operazioni della rilevazione nell'ambito della circoscrizione consolare e
riferisce al Ministero degli affari esteri, in ordine al regolare svolgimento
delle operazioni stesse.
ART. 13
1.
Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni
opportuna azione intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche
autorità locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si
trovano nella loro circoscrizione.
2.
L'ufficio consolare, sulla scorta delle risultanze dello schedario di cui
all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200,
e dei dati assunti ai sensi del comma 1, provvede ad inviare per posta, agli
interessati, i moduli di rilevazione, da compilarsi in triplice copia.
3.
L'ufficio stesso, avvalendosi anche della collaborazione dei comitati
dell'emigrazione italiana, provvede a distribuire congrui quantitativi di moduli
di rilevazione in ogni utile sede, ivi comprese le imprese presso le quali
lavorano cittadini italiani, gli enti, le associazioni e le istituzioni cui
partecipano i cittadini stessi. Inoltre invita, con ogni possibile mezzo di
informazione, ivi comprese le trasmissioni della radiotelevisione italiana
dedicate all'estero, i cittadini altrimenti reperibili a ritirare presso lo
stesso ufficio i moduli di rilevazione oppure a comunicare il proprio indirizzo.
ART. 14
1.
I moduli sono consegnati o spediti per posta all'ufficio consolare nei termini
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 18.
2.
L'ufficio circoscrizionale di rilevazione ne effettua la revisione qualitativa e
quantitativa.
3.
Sulla base dei moduli di rilevazione così rivisti, gli uffici consolari
aggiornano gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e trasmettono copia dei moduli stessi ai
comuni, al fine dell'aggiornamento delle rispettive anagrafi, ed al Ministero
dell'interno - Centro elettronico della Direzione centrale per i servizi
elettorali, per lo stesso fine, nonché per la memorizzazione dei dati così
raccolti, secondo quanto disposto dal regolamento di cui al successivo articolo
18.
4.
Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza dell'Istituto centrale di
statistica, provvede a pubblicare dati riepilogativi della rilevazione.
ART. 15
1.
Il capo della rappresentanza diplomatica nei Paesi in cui sorgono impedimenti a
procedere ad operazioni di rilevazione deve darne notizia al Ministero degli
affari esteri. Ove gli impedimenti non possano essere rimossi, le rilevazioni,
per i Paesi di cui trattasi, sono compiute sui dati delle anagrafi degli
italiani residenti all'estero e servono ad integrare i dati delle rilevazioni
fatte a norma della presente legge
CAPO III
DISPOSIZIONI
FINALI
ART. 16
1.
Agli effetti dell'applicazione delle norme della presente legge, l'espressione
"uffici consolari" indica gli uffici consolari di prima categoria.
2.
Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari ad essi
aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri.
3.
Nei Paesi in cui non esistono gli uffici consolari di prima categoria sopra
indicati, le funzioni previste dalla presente legge sono svolte dalle
ambasciate, previa consultazione degli organismi locali rappresentativi della
comunità italiana.
ART. 17
1.
Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari ed i registri di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, nonché di
agevolare le operazioni previste dalla presente legge, il Ministero degli affari
esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari saranno dotati di
adeguati strumenti ed attrezzature informatiche inclusi i programmi di base ed
applicativi nonché di sistemi elettronici e telematici per la raccolta,
elaborazione e trasmissione dei dati.
2.
Per la fase di avvio delle operazioni previste al comma precedente, il Ministero
degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alla legge 13
agosto 1980, n. 462, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 3 di
detta legge ed eventuali altri divieti di assunzione, impiegati con contratto
temporaneo nei limiti di un contingente non superiore a cento unità da
assegnarsi alle rappresentanze diplomatiche o uffici consolari di prima
categoria, in relazione alla consistenza delle comunità italiane residenti
nelle rispettive circoscrizioni.
3. Per consentire alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di far fronte ai maggiori compiti derivanti dall'applicazione della presente legge, il contingente degli impiegati di cui all'articolo 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato di ottantacinque unità da assumere ed assegnarsi prioritariamente agli uffici all'estero nelle cui circoscrizioni risiedano comunità italiane particolarmente consistenti. Il Ministero degli affari esteri può assumere le predette unità di personale anche in deroga al limite di centocinquanta unità all'anno previsto dal primo comma dell'articolo 1 della citata legge 13 agosto 1980, n. 462, ed eventuali altri divieti di assunzione.
4.
Le assunzioni del personale previste dal presente articolo possono essere
effettuate a partire dell'entrata in vigore della presente legge.
5.
La rilevazione degli italiani all'estero potrà essere effettuata in
collaborazione con l'Istituto centrale di statistica.
ART. 18
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di
concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia,
sentito l'Istituto centrale di statistica, è emanato il regolamento per
l'esecuzione della legge stessa e saranno dettate le norme per la prima
formazione e per la tenuta degli schedari dei cittadini residenti all'estero.
ART. 19
1.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno
1988 e lire 10 miliardi annui per i successivi esercizi finanziari, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione per il
Ministero del tesoro per il 1988, utilizzando l'apposito accantonamento.
2.
Per gli adempimenti di competenza del Ministero dell'interno, ivi compresi
quelli dell'articolo 14, terzo comma, è riservata nell'ambito degli
stanziamenti di cui al comma 1 la somma di 2 miliardi da ripartire negli
esercizi 1988, 1989, 1990.
3.
Le somme di cui al presente articolo non impegnate o non erogate nell'anno di
competenza, possono essere utilizzate per gli stessi fini nell'arco di due
esercizi finanziari immediatamente successivi.
4.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 20
1.
Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto o comunque incompatibili con
la presente legge.
ART. 21
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
D.P.R. n. 323 del 06/09/1989 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge n. 470 del 27/10/1988.
ART.
1
1.
È approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente, per
l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento
degli italiani all'estero.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 470, CONCERNENTE ANAGRAFE E
CENSIMENTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.
ART.
1
1.
Le anagrafi degli italiani residenti all'estero (AIRE) costituiscono parti delle
anagrafi della popolazione di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
ART.
2
1.
L'anagrafe del Ministero dell'interno è formata di una parte principale e di un
settore speciale.
2.
Nella parte principale è sistematicamente riprodotto, conservato ed aggiornato
l'insieme delle posizioni relative alle singole persone di cui all'art. 1, comma
2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, di seguito denominata legge; nel settore
speciale sono conservate ed aggiornate le posizioni delle persone di cui
all'art. 1, comma 5, della legge.
3.
L'anagrafe del Ministero dell'interno è tenuta con il supporto del centro
elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, secondo un
sistema che consenta la disaggregazione dei dati per regione, provincia e
comune.
ART.
3
1.
In occasione dell'iscrizione all'AIRE, prevista dall'art. 2 della legge,
l'ufficiale di anagrafe provvede ad istituire o a trasferire nell'AIRE la scheda
individuale ed una corrispondente scheda di famiglia intestata ad un componente
che gli verrà indicato dagli interessato o, in mancanza dl tale segnalazione,
al più anziano.
2.
Le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del
cognome e nome dell'intestatario: quelle di famiglia secondo il numero d'ordine
progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'inserimento nell'AIRE; tale
numero deve essere riportato sulle corrispondenti schede individuali, anche se
inserite precedentemente nell'AIRE.
ART.
4
1.
Ai fini della prima formazione della parte principale dell'anagrafe presso il
Ministero dell'interno, i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, devono trasmettere alle competenti prefetture
per il successivo inoltro al predetto Ministero - centro elettronico della
direzione centrale per i servizi elettorali - un elenco nominativo dei cittadini
italiani iscritti nelle proprie AIRE, riportando per ciascuno di essi, in quanto
disponibili, i seguenti dati: cognome e nome, indirizzo estero, anno di
espatrio, circoscrizione consolare, comune di iscrizione AIRE, data di
iscrizione AIRE, numero distintivo di iscrizione AIRE, motivazione di iscrizione
AIRE, e luogo di nascita, atto di nascita o titolo equipollente di
identificazione della nascita, sesso, stato civile, professione, titolo di
studio, comune di iscrizione elettorale.
ART.
5
1.
L'ufficio dello stato civile di Roma comunica il contenuto degli atti dello
stato civile e delle relative annotazioni riguardanti i cittadini di cui
all'art. 1, comma 5, della legge, oltre che al Ministero dell'interno, anche
all'ufficio anagrafe comune di Roma ai fini della tenuta e dell'aggiornamento
delle relative posizioni anagrafiche e di ogni altro conseguente adempimento di
legge, nonché ai fini del rilascio dei certificati di cui all’art. 7 della
legge.
ART.
6
1.
Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio nelle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all'estero a cura del Ministero dell'interno e dei comuni, da
effettuare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge, nonché le
dichiarazioni degli interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli uffici
consolari negli schedari di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, da effettuare ai sensi dell'art. 6 della
legge, debbono contenere i dati elencati in appositi modelli predisposti dal
Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e l'ISTAT.
2.
La trasmissione delle dichiarazioni e la comunicazione delle iscrizioni, di cui
all'art. 6, comma 7, della legge, complete di tutti i dati previsti dalla legge,
vanno effettuate a cura degli uffici consolari al Ministero dell'Interno -
centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite le
prefetture.
ART.
7
1.
Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dell'art.
6, commi 1 e 2, della legge, hanno decorrenza dalla data di ricezione della
stessa da parte dell'ufficiale di anagrafe, qualora non sia stata già resa la
dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di
ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.
ART.
8
1.
Per immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge, si intende la fissazione
all'estero della dimora abituale. In caso di dubbio o di risultanze
contrastanti, l'ufficio consolare, anche con la collaborazione della autorità
locali, accerta la veridicità della dichiarazione resa e provvede ai
conseguenti adempimenti.
ART.
9
1.
L'ufficio circoscrizionale di rilevazione, di cui all'art. 11 della legge, è
costituito con decreto consolare.
2.
L'ufficio circoscrizionale e composto da cinque componenti nel caso che gli
italiani residenti siano meno di 5.000, da sei a dieci componenti fino a 30.000
italiani residenti; da undici a quindici componenti fino a 60.000 italiani
residenti; da sedici a venti componenti se il numero degli italiani residenti
sia superiore a 60.000.
3.
Se, a causa dell'esiguità dei cittadini italiani residenti nella
circoscrizione, non è possibile costituire l'ufficio circoscrizionale, i suoi
compiti sono svolti direttamente dall'ufficio consolare.
ART.
10
1.
In caso di mancato funzionamento dell'ufficio circoscrizionale di rilevazione,
anche nella fase di preparazione, il Ministero degli affari esteri può disporne
lo scioglimento e demandare all'ufficio consolare competente gli adempimenti
attribuiti dalla legge al predetto ufficio circoscrizionale.
ART.
11
1.
L'ufficio consolare spedisce per posta agli interessati i moduli di cui all'art.
13, comma 2, della legge non meno di sessanta giorni prima della data della
rilevazione.
2.
I cittadini residenti devono consegnare, o spedire per posta, all'ufficio
consolare i suddetti moduli, debitamente compilati, in triplice copia, con
riferimento alla data della rilevazione, entro quindici giorni dalla data
stessa.
3.
Il timbro dell'ufficio postale fa fede per le date di ricevimento e
restituzione.
ART.
12
1.
Delle operazioni di revisione dei moduli è redatto processo verbale.
2.
I lavori di revisione devono terminare entro centoventi giorni dalla data della
rilevazione. Nel caso di dubbio sull'autenticità del mittente, l'ufficio
circoscrizionale accantona i moduli e ne dà atto nel verbale.
3.
La trasmissione dei moduli ai comuni e al Ministero dell'interno è fatta entro
centottanta giorni dalla data della rilevazione.
Legge n. 15 del 16/01/1992 artt.
2-4-6- 11 - Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e
al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei
deputati.
ART. 2
1.
All'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 223 del 1967, le parole: "nel registro della popolazione
stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anagrafe
della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE)".
2.
All'articolo 4 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 223 del 1967, è aggiunto, infine, il seguente comma:
"Le
norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti
all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento
per 1'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n.470, sull'anagrafe ed il
censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 settembre 1989, n. 323."
ART. 4
1.
Al primo comma dell'articolo 8 del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 16
della legge 8 marzo 1975, n.39 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'alinea, le parole: "dell'anagrafe" sono sostituite dalle seguenti:
" delle anagrafi di cui all'articolo 4";
b)
alla lettera a), le parole: "nel registro della popolazione stabile del
comune" sono sostituite dalle seguenti "nelle anagrafi di cui
all'articolo 4" e le parole: "o che avessero già compiuto ed abbiano,
a qualsiasi titolo, diritto di essere iscritti nelle liste elettorali" sono
sostituite dalle seguenti: "e si trovino nella condizione di cui
all'articolo 4";
c)
alla lettera b), le parole: "nel registro della popolazione stabile del
comune" sono sostituite dalle seguenti: "nelle anagrafi di cui
all'articolo 4" e le parole ":o che lo avessero già compiuto od
abbiano, a qualsiasi titolo, diritto a essere iscritti nelle liste
elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "e si trovino nella
condizione di cui nell'articolo 4".
2.
Al secondo comma dell'articolo 8 del medesimo testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: "del registro
di popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "delle anagrafi".
ART. 6
1.
L'articolo 11 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 febbraio
1979, n. 40 è sostituito dal seguente:
ART. 11
1.
Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di
essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita.
2.
La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per
il tramite della competente autorità consolare e deve contenere l'indicazione
del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
l'elettore è iscritto.
3. Il sindaco, per il tramite dell'autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.
4.
I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in
dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore
della presente legge, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono,
a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere
1'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le
modalità di cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o
certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza
italiana.
5.
L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente
iscrizione nell'AIRE del comune.
6.
Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione
nello schedario elettorale e nelle liste sezionali".