| GUIDA FISCALE PER I RESIDENTI ALL’ESTERO |
Fonte:Ministero dell'Economia e delle Finanze (http://www.agenziaentrate.it/) |
SOMMARIO
I - le imposte per
i non residenti
1.
Chi è residente all’estero
2.
Il domicilio fiscale in Italia
3.
Le principali imposte italiane
4.
Le imposte sugli immobili
5.
I redditi tassabili
6.
I redditi derivanti da attività libero-professionali
7.
Altri redditi
8.
I principali obblighi fiscali dei cittadini non residenti
9.
Come ottenere la partita Iva
II - la
dichiarazione dei redditi
1.
L’Irpef: chi deve pagarla e su
cosa
2.
Controllare se si è esonerati
3.
Le novità
4.
I redditi di terreni e fabbricati (quadri RA - RB)
5.
I redditi di lavoro dipendente e assimilati (quadro RC)
6.
Le spese deducibili e detraibili: la differenza
7.
Come si calcola l’imposta dovuta
8.
Come si presenta la dichiarazione
9.
Quando si presenta la dichiarazione
10.
Quando e come si paga
11.
Il ravvedimento operoso
12.
La destinazione dell’8 per mille dell’Irpef
13.
Il modello 730
14.
Le sanzioni
III - l’ici
Le
novità del 2001
1.
Chi deve pagarla
2.
Come si calcola
3.
Quando e come si paga
4.
La dichiarazione
IV - le imposte
sulla compravendita di immobili
Le
novità
1.
Iva
2.
Imposte di registro, ipotecarie e catastali
3.
Invim
v – successioni
e donazioni
1.
La riforma del 2000
2.
I soggetti passivi
3.
I beni tassabili e la base imponibile
4.
I beni non compresi nell’attivo ereditario
5.
Le agevolazioni
6.
La dichiarazione di successione
7.
Come si paga l’imposta
8.
Imposta sulle donazioni
9.
Le convenzioni per le successioni e per le donazioni
VI - fondi comuni:
rimborsi ai non residenti
1.
Come ottenere il rimborso
2.
La disciplina transitoria
VII - la tassa
comunale sui rifiuti solidi urbani
(tarsu)
VIII - LE
CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE
DOPPIE IMPOSIZIONI
IX - I PAESI CON
REGIME FISCALE PRIVILEGIATO
I
- LE IMPOSTE PER I NON RESIDENTI
1.
CHI È RESIDENTE ALL’ESTERO
Ai fini delle imposte sul reddito
sono considerati residenti all’estero coloro che per la maggior parte del
periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili)
non sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti e non hanno, nel
territorio dello Stato italiano, né il domicilio (sede principale di affari e
interessi) né la residenza (dimora abituale).
I residenti all’estero che hanno
prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte
allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per
evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di
residenza.
Non si considerano residenti all’estero, salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed
emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati
con decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (l’elenco dei Paesi è
riportato al Cap. XI).
I cittadini che hanno
trasferitola propria residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel
caso in cui siano effettivamente ivi residenti, devono essere pronti a fornire
la prova del reale trasferimento all’estero; e quindi che non hanno in Italia
la dimora abituale oppure il complesso dei rapporti afferenti gli affari e gli
interessi allargati, oltre che agli aspetti economici, a quelli familiari
sociali e morali.
In pratica
i predetti soggetti potranno utilizzare qualsiasi mezzo di prova di
natura documentale o dimostrativa,
ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente
privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare,
l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di
formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a
carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero
l’esercizio di una qualsiasi attività economica con carattere di stabilità,
ecc.
2.
IL DOMICILIO FISCALE IN ITALIA
In base alle norme fiscali
italiane i contribuenti esteri, ai fini delle imposte sul reddito, hanno il
domicilio fiscale nel Comune italiano nel quale il reddito è stato prodotto (o,
se l’attività viene svolta in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto
il reddito più elevato).
I cittadini italiani che risiedono
all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica
amministrazione, nonchè quelli considerati residenti avendo trasferito la
residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati nel D.M. 4
maggio 1999, hanno invece il
domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.
Il domicilio fiscale serve
soprattutto a individuare l’Ufficio dell’amministrazione finanziaria
competente a controllare i dati della dichiarazione dei redditi.
3.
LE PRINCIPALI IMPOSTE ITALIANE
Le principali imposte che possono
riguardare i non residenti sono:
– l’imposta personale sui
redditi (Irpef)
– l’imposta comunale sugli
immobili (Ici)
– le imposte sui trasferimenti
di proprietà degli immobili
– l’imposta sulle successioni
(in caso di eredità)
– la tassa sui rifiuti solidi
urbani (Tarsu).
4.
LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI
I beni immobili (terreni e
fabbricati) ubicati in Italia si considerano produttivi di reddito anche se non
sono affittati. Sono soggetti contemporaneamente a diverse imposte:
– Irpef - imposta sul reddito
– Ici - imposta comunale sul
possesso
– Tarsu - tassa comunale sui
rifiuti solidi urbani.
In caso di trasferimento sono
inoltre soggetti alle seguenti imposte:
– se il trasferimento avviene
per causa di morte (eredità), all’imposta di successione
– se avviene a seguito di un
contratto tra vivi, alle imposte sui trasferimenti (Iva, imposta di registro,
imposta ipotecaria, imposta catastale).
Immobili
affittati
Il contratto di locazione formato
con scrittura privata, indipendentemente dall’importo del canone annuo, deve
essere registrato, entro 30 giorni dalla data dell’atto, presso un qualsiasi
ufficio del registro; se viene stipulato con l’ausilio di un pubblico
ufficiale, deve essere registrato a cura dello stesso presso l’ufficio del
registro (o delle Entrate, ove istituito) competente.
L’imposta
di registro è pari al 2 per cento del corrispettivo annuo pattuito.
Attenzione. Nel caso in cui
il contratto di locazione relativo ad un immobile ubicato in Italia venga
stipulato all’estero, non è previsto l’obbligo della registrazione presso
gli uffici finanziari italiani.
5.
I REDDITI TASSABILI
Si intendono prodotti in Italia, e
sono quindi soggetti ad imposizione da parte dello Stato italiano - salvo quanto
previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni- i
seguenti redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano:
1. attività di lavoro dipendente,
autonomo, di impresa, ecc.
2. pensioni e assegni assimilati
3. beni immobili (terreni e
fabbricati) ubicati in Italia.
Sono inoltre assoggettabili a
tassazione anche altre tipologie di redditi (come, ad esempio, quelli delle
società) che non vengono esaminati in questa pubblicazione.
In particolare, per quanto
riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sono soggetti a
imposizione (e quindi all’obbligo di dichiarazione) i redditi:
-
percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale non è stata
stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni;
-
percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale è stata
stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione
di tali redditi sia in Italia che nello Stato estero;
-
percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale è stata
stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione
di tali redditi solo in Italia.
Di seguito vengono indicate, per
alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le
pensioni prodotti in alcuni Paesi esteri.
Per il trattamento di stipendi e
pensioni al di fuori di quelli elencati o prodotti in altri Paesi, è necessario
consultare le singole Convenzioni (quelle ratificate si possono trovare nel sito
Internet del Ministero delle Finanze - www.finanze.it).
Stipendi
Per quanto
riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le
Convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada,
Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la
tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono
contemporaneamente le seguenti condizioni:
a. il lavoratore residente
all’estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni
b. le remunerazioni sono pagate da
un datore di lavoro residente all’estero
c. l’onere non è sostenuto da
una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.
In tali casi gli stipendi non
vanno dichiarati allo Stato italiano.
Pensioni
Sono imponibili comunque in Italia
le pensioni corrisposte dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato italiano o da stabili organizzazioni nel territorio
stesso a soggetti non residenti. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per
evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni
corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che
si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle
pagate dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili
soltanto in Italia.
Sono pensioni private quelle
corrisposte da enti, organismi o istituti previdenziali italiani
preposti all’erogazione del trattamento pensionistico (ad esempio
l’Inps). In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di
residenza del beneficiario.
Per il trattamento di stipendi e pensioni
percepiti da contribuenti residenti in altri Paesi è necessario consultare le
singole Convenzioni (i testi delle Convenzioni sono riportati nel sito Internet
del Ministero delle Finanze, all’indirizzo
www.finanze.it/ossfiscaleint/index.htm).
Più in particolare, in base alle
vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, le pensioni erogate da
enti pubblici e privati situati in Italia ad un contribuente residente nei Paesi
di seguito elencati, sono così assoggettate a tassazione:
Argentina - Regno Unito - Spagna -
Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche di fonte
italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono
assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello
Stato estero in cui risiede.
Le pensioni private percepite da
residenti in questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.
Belgio - Germania
Le pensioni pubbliche di fonte
italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono
assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello
Stato estero di residenza e non quella italiana.
Le pensioni private percepite da
residenti in questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.
Francia
Le pensioni
pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le
stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la
nazionalità francese e non quella italiana.
Le pensioni
private italiane sono tassate, secondo una regola generale, solo in Francia,
tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come
pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono
imponibili in entrambi gli Stati
Svizzera
Le pensioni pubbliche di fonte
italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la
nazionalità italiana; le stesse non sono quindi imponibili in Italia se il
contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono tassate
soltanto in Svizzera.
Canada
Le pensioni pubbliche sono
imponibili esclusivamente in Italia.
Le
pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia
se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari
canadesi o 12.000.000 di lire (6.197,48 euro). Se viene superato questo limite
le pensioni sono tassabili anche in Italia.
Australia
Le pensioni, sia pubbliche che
private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.
6.
I REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI
I redditi conseguiti svolgendo
libere professioni o altre attività di carattere indipendente esercitate in
Italia da una persona residente in uno Stato non legato all’Italia da
Convenzione per evitare le doppie imposizioni, si considerano imponibili in
Italia.
Anche nel caso di residenti in
Paesi con cui sia in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni,
tali redditi sono in genere imponibili in Italia se l’attività viene svolta
abitualmente in una sede fissa - ad esempio, il locale di consultazione di un
medico, l’ufficio di un architetto o di un avvocato - ma esclusivamente per la
porzione di reddito attribuibile a tale sede.
Nel caso in cui, invece, il
residente in uno Stato legato all’Italia da Convenzione per evitare le doppie
imposizioni eserciti nel nostro Paese una libera professione senza avvalersi di
una sede fissa, l’Amministrazione finanziaria italiana, in genere, non tassa i
relativi redditi.
I redditi derivanti da attività
libero-professionali imponibili in Italia e percepiti da residenti all’estero
sono sottoposti ad imposizione nel seguente modo:
– se i compensi sono erogati da
soggetti sostituti d’imposta, subiscono una ritenuta a titolo d’imposta
(definitiva) del 30 per cento;
– se i compensi sono erogati da
soggetti non sostituti d’imposta, devono essere indicati nella dichiarazione
dei redditi da presentare all’Amministrazione finanziaria italiana.
7.
ALTRI REDDITI
Reddito
d’impresa
Sia la legislazione italiana che
le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni dispongono che il reddito
d’impresa conseguito nel territorio nazionale da soggetti non residenti è
imponibile in Italia solo nel caso in cui sia attribuibile ad una stabile
organizzazione situata in Italia.
L’effettiva esistenza di una
stabile organizzazione è definita dalle singole Convenzioni fiscali, che
tuttavia, in linea generale, si basano su una definizione accettata a livello
internazionale (esistono lievi differenze da un Paese all’altro).
L’espressione stabile
organizzazione, quindi, in linea di massima comprende:
-
una sede di direzione
-
una succursale
-
un ufficio
-
un’officina
-
un laboratorio
-
una miniera o un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o un altro
luogo di estrazione di risorse naturali
-
un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata sia superiore ai dodici
mesi.
Dividendi
I dividendi
pagati a residenti all’estero sono imponibili in Italia con una
ritenuta alla fonte a titolo definitivo (se deliberati fino al 30 giugno 1998,
pari al 32,4 per cento; se deliberati dal 1° luglio ’98, al 27 per cento).
Tuttavia, se il percettore risiede in un Paese legato all’Italia da una
Convenzione per evitare le doppie imposizioni, la ritenuta alla fonte effettuata
in Italia non può superare la misura massima fissata dalla Convenzione stessa
(in genere il 10 o il 15 per cento).
Se il percettore dei dividendi ha
una stabile organizzazione o una base fissa in Italia, è qui che tali redditi
sono assoggettati ad imposizione, secondo quanto prevede la normativa nazionale
per i residenti italiani.
I
non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al
rimborso - fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta - dell’imposta
che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili
mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero
(articolo 27, comma 3, Dpr 600/73).
Interessi
Esaminiamo le varie situazioni che
si possono verificare.
Interessi pagati al soggetto residente in un Paese con cui è in
vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni.
Viene applicata in Italia una
ritenuta alla fonte che non può superare la misura massima prevista nella
Convenzione stessa (in genere il 15 per cento).
Il percettore degli interessi ha una stabile organizzazione o una sede
fissa in Italia.
Tali redditi sono assoggettati ad
imposizione secondo quanto prevede la normativa nazionale per i
residenti in Italia.
La ritenuta alla fonte sugli interessi dei titoli pubblici.
La normativa italiana prevede
un’imposta sostitutiva del 12.50 per cento; molte Convenzioni prevedono
l’esenzione totale da imposta in Italia.
Dal 1° gennaio 1997 in Italia è
stata introdotta un’esenzione dall’imposta sui proventi dei titoli
obbligazionari per quanti risiedono nei Paesi che hanno stipulato con l’Italia
Convenzioni contro le doppie imposizioni. L’esenzione
si applica in particolare ai titoli pubblici, ma anche alle obbligazioni emesse
da altri soggetti (banche, società quotate nei mercati regolamentati italiani,
enti pubblici economici trasformati in società per azioni, ecc.).
Per usufruire di tale agevolazione
gli interessati possono rivolgersi direttamente a banche italiane o estere, che
trasmetteranno le istanze presentate ad altre banche intermediarie o enti
internazionali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria italiana ad
utilizzare la procedura per la concessione dell’esenzione. Per chiedere
l’agevolazione gli interessati dovranno utilizzare, anche in copia
fotostatica, il modello denominato Mod. 116/IMP, reperibile:
-
presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria italiana
-
presso le autorità fiscali di molti Paesi
-
presso le banche italiane
-
presso gli uffici dei Consolati italiani.
Il modello si compone di quattro
esemplari, da presentare all’autorità fiscale del Paese di residenza dopo
aver compilato in ogni sua parte la Sezione 1. L’Amministrazione fiscale del
Paese di residenza trattiene un esemplare e restituisce gli altri tre, che il
richiedente deve consegnare alla banca cosiddetta di primo livello.
Tra l’altro, dal 1° luglio 1998
è prevista, per i
residenti nei Paesi che godono dell’agevolazione sopra descritta,
l’esenzione dalla tassazione su alcuni tipi di interessi.
Inoltre, dal 1° gennaio 1999 non
sono assoggettati ad imposizione gli
interessi e gli altriproventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e
postali.
Royalties
Le royalties che un non residente
percepisce da un soggetto italiano sono sottoposte a ritenuta alla fonte nella
misura del 30 per cento a titolo d’imposta sulla parte imponibile del loro
ammontare. Tuttavia, se il percipiente risiede in uno Stato che ha stipulato con
l’Italia una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, tali redditi non
possono essere qui sottoposti ad un’imposta maggiore della misura massima
prevista nella Convenzione stessa (che in genere non è superiore al 5 o 10 per
cento).
Se il percettore delle royalties
ha una stabile organizzazione o una sede fissa in Italia, tali redditi sono
assoggettati ad imposizione secondo le previsioni della normativa italiana.
8.
I PRINCIPALI OBBLIGHI FISCALI DEI NON
RESIDENTI
I cittadini non residenti,
titolari di redditi imponibili in Italia appartenenti a una o più delle
tipologie descritte in precedenza, sono soggetti ai seguenti obblighi fiscali:
-
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini Irpef - ad
eccezione dei casi di esonero - e versamento delle relative imposte (saldo per
l’anno precedente e acconti per l’anno in corso)
-
se possiedono immobili, oltre all’Irpef devono pagare l’Ici e, se
l’immobile non è concesso in locazione, la tassa sui rifiuti solidi urbani
(Tarsu). La dichiarazione Ici, al contrario di quanto avviene per l’Irpef, non
si presenta ogni anno, ma solo in caso di variazioni
-
in caso di successione, a seconda dei
beni ereditati e del rapporto familiare con la persona deceduta, possono essere
soggetti all’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione.
9.
COME OTTENERE LA PARTITA IVA
Per ottenere
l’apertura di un numero di partita Iva , i soggetti non residenti e senza
stabile organizzazione in Italia
devono nominare un rappresentante fiscale.
La
richiesta di partita Iva dovrà essere effettuata all’Ufficio dell’Entrate,
o in mancanza all’Ufficio Iva, del luogo in cui il rappresentante ha il
domicilio fiscale.
Il
rappresentante fiscale deve esser nominato
con atto pubblico, con scrittura privata registrata o con lettera annotata in
apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuta la transazione
imponibile,presso l’Ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del
rappresentante.
Il
non residente al quale viene attribuito un numero di partita Iva deve assolvere,
per mezzo del rappresentante fiscale, tutti gli obblighi Iva, come ad esempio
fatturazione, registrazione, presentazione della dichiarazione Iva , ecc..
II - LA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
Secondo la legge italiana,
chiunque possiede redditi imponibili prodotti in Italia, anche se residente
all’estero, è tenuto a dichiararli all’Amministrazione finanziaria, salvo i
casi di esclusione previsti espressamente. Dal 1998 il modello 740 è sostituito
dal modello Unico che, oltre alla dichiarazione dei redditi, comprende:
- la dichiarazione annuale dei
contribuenti Iva
- la dichiarazione Irap (la nuova
imposta regionale che dal ‘98 sostituisce i contributi sanitari, l’Iciap e
diversi altri tributi).
Il contribuente ha la facoltà di
includere nel modello Unico 2001 anche il modello con il quale
dichiarare le ritenute operate durante l’anno a non più di venti
dipendenti, collaboratori e simili (modello 770).
Da quest’anno non viene
predisposto il modello specifico Unico NR: tuttavia, il fascicolo 2 del modello
Unico 2001 persone fisiche contiene una guida di compilazione della
dichiarazione riservata ai non residenti.
I non residenti in Italia titolari
solo di redditi di immobili e/o redditi di lavoro dipendente o di pensione
devono quindi utilizzare il modello base Unico 2001 Persone fisiche –
fascicolo 1, che può essere prelevato dal sito Internet del Ministero delle
Finanze (www.finanze.it).
Il modello base per la
dichiarazione deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati, e
contiene:
– il frontespizio, con i dati
che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali
– la seconda facciata, con le
informazioni personali e quelle relative alla dichiarazione (tipo di
dichiarazione, altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, destinazione
dell’8 per mille, firma)
– i quadri dei redditi
contrassegnati dalla lettera R (RA, RB, RC, RN, RP, RV, RX).
I cittadini italiani che risiedono
all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica
amministrazione, nonchè quelli considerati residenti avendo trasferito la
residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati nel D.M. 4
maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in
Italia.
L’indirizzo del domicilio in
Italia va indicato solo nel caso in cui sia individuabile un recapito nel Comune
di domicilio fiscale.
In caso di residenza all’estero
si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese
di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo (ad esempio,
codice di sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc).
Se il Paese
estero di residenza è strutturato secondo suddivisioni geografiche,
nell’apposito rigo deve essere indicato lo Stato federato, la Contea, il
Distretto, ecc.: in presenza di più suddivisioni territoriali si deve indicare
solo la maggiore (ad esempio, se un Paese è diviso in Stati federati, a loro
volta suddivisi in Contee, si indica solo lo Stato federato).
Attenzione.
La dichiarazione deve essere sempre firmata dal dichiarante.
1.
L’IRPEF: CHI DEVE PAGARLA E SU COSA
L’Irpef, imposta sul reddito
delle persone fisiche, fonda il suo presupposto sul possesso di redditi in
denaro o in natura compresi nelle sei categorie elencate nella tabella 1.
I soggetti passivi dell’imposta
sono tutti i soggetti residenti e non residenti, questi ultimi esclusivamente
per i redditi prodotti nel nostro Paese. Vale a dire che sono assoggettati
all’Irpef i redditi elencati in precedenza e prodotti in Italia o all’estero
da parte dei soggetti residenti in Italia: i soggetti non residenti, invece,
sono tenuti a pagare l’imposta esclusivamente per i redditi conseguiti in
Italia.
Tabella
1 - Classificazione dei redditi ai fini Irpef
Fondiari
Dominicali e agrari dei terreni, fabbricati
Capitale
Dividendi, interessi attivi, rendite perpetue
Lavoro
dipendente
Prestazioni di lavoro, pensioni, assimilati
Lavoro
autonomo Arti
e professioni, autori, amministratori e sindaci di società
Impresa
Prestazioni di servizi - imprese non agricole
Diversi
Lavoro autonomo occasionale - affitto di terreni per uso non agricolo,
plusvalenze, ecc.
2.
CONTROLLARE SE SI È ESONERATI
La prima cosa da fare è
controllare se si è tenuti o meno a fare la dichiarazione.
È esonerato dall’obbligo di
presentare la dichiarazione dei redditi chi nel 2000 ha posseduto:
- solo reddito di lavoro
dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato
ad effettuare le ritenute d’acconto
- redditi di lavoro dipendente o
assimilati corrisposti da più datori di lavoro italiani per un importo
complessivo non superiore a 12.000.000 di lire (6.197,48 euro) se le detrazioni
per lavoro dipendente spettano per l’intero anno
- redditi di lavoro dipendente
erogati da più sostituti d’imposta se è stato chiesto all’ultimo di tenere
conto dei redditi corrisposti durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha
effettuato le operazioni di conguaglio
- solo redditi di terreni e
fabbricati complessivamente non superiori a 360.000 lire (185,92 euro).
L’esonero dalla dichiarazione è
inoltre previsto se l’imposta lorda corrispondente al reddito complessivo,
sottratte le detrazioni di lavoro dipendente e le ritenute, non supera
l’importo di 20.000 lire (10,33 euro).
Attenzione.
Tutti coloro che hanno conseguito redditi nel 2000 e che non rientrano nelle
condizioni di esonero elencate sono obbligati alla presentazione della
dichiarazione.
I
rimborsi d’imposta
Il contribuente esonerato può
comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri
sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di
eccedenze d’imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2000 o da
acconti versati nello stesso anno.
Nel caso in cui si sia subita in
Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla Convenzione internazionale
vigente, si può chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza.
L’istanza di rimborso deve
essere presentata ai Centri di servizio nel cui territorio si trova il sostituto
d’imposta che ha effettuato la ritenuta eccedente, ove non è operativo un
Centro di Servizio le istanze dovranno essere presentate alla Sezione Staccata
delle Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate o se istituito
all’Ufficio delle Entrate competente per territorio.
Il termine di decadenza per la
presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi dal momento in cui è
stata effettuata il versamento diretto o la ritenuta (sia che questa sia
stata effettuata direttamente da Amministrazioni dello Statolo da altro
sostituto).
L’istanza può essere presentata
oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituito) anche dal
sostituto che ha effettuato la ritenuta.
Le domande dovranno essere
corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle
autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione
necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione
stessa.
3.
LE NOVITÀ
Quest’anno
la dichiarazione dei redditi presenta numerose novità, introdotte dalla
Finanziaria 2001 e da altri provvedimenti, molti dei quali produrranno effetti
nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nel 2001.
Ÿ
Viene modificato il primo scaglione di reddito per l’applicazione
dell’Irpef, che è elevato da 15.000.000 (7.746,85 euro) a 20.000.000
(10.329,14 euro).
Ÿ
L’aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito è ridotta
dal 26,5 al 25,5 per cento.
Ÿ
Riduzione dell’acconto Irpef dovuto per il 2001 dal 98 all’95 per
cento.
Ÿ
Vengono ridotte le aliquote di tutti gli scaglioni dell’Irpef.
Ÿ
Viene prorogata a tutto il 2001 la detrazione del 36 per cento delle
spese sostenute per interventi di ristrutturazione degli immobili. E’
ulteriormente ampliato l’elenco degli interventi ammessi al beneficio, che
comprendono anche quelli mirati ad evitare gli infortuni domestici e per
l’installazione di porte blindate e impianti antifurto. La proroga al 31
dicembre riguarda anche l’aliquota Iva agevolata (10 per cento).
4.
I REDDITI DI TERRENI E FABBRICATI (QUADRI RA - RB)
I redditi di terreni e fabbricati
ubicati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche se sono
posseduti da soggetti non residenti. Tuttavia, nel caso in cui il Paese di
residenza sia legato all’Italia da una Convenzione per evitare le doppie
imposizioni (l’elenco delle Convenzioni in vigore è riportato nell’ultima
parte della guida), nella stessa sono in genere previste misure per evitare che
su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.
I redditi dei terreni risultanti
dai certificati catastali (da indicare nel quadro RA) vanno rivalutati:
– dell’80 per cento per i
redditi dominicali
– del 70 per cento per i redditi
agrari.
L’Irpef
sugli immobili è dovuta per il reddito derivante da terreni e/o fabbricati a
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento (quadro RB).
Per poter dichiarare l’immobile si deve conoscere la rendita catastale, che può
essere trovata nei contratti di acquisto o nelle dichiarazioni di successione.
In mancanza, la rendita può essere richiesta all’ufficio del Territorio del
luogo in cui è situato l’immobile; se l’immobile non è accatastato può
essere indicata la rendita presunta, che è quella attribuita a fabbricati
similari.
Attenzione.
La rendita catastale deve essere rivalutata del 5 per cento.
In ogni caso:
– gli immobili che hanno perso
le caratteristiche di ruralità devono essere accatastati e quindi sono soggetti
a Irpef
– gli immobili di nuova
costruzione devono essere dichiarati dal momento in cui possono essere
utilizzati per l’uso a cui sono destinati
- per gli immobili tenuti a
disposizione dal contribuente si applica l’aumento di un terzo della rendita
catastale (aumentata del 5 per cento). Per
il contribuente residente all’estero, questo aumento non si applica per
uno degli immobili da lui tenuti a disposizione.
Non danno luogo a redditi di
fabbricati ai fini dell’Irpef, e pertanto non vanno dichiarati:
– gli immobili di cui si ha solo
la nuda proprietà
– le costruzioni rurali
utilizzate come abitazione che appartengono al proprietario o all’affittuario
del terreno ed effettivamente adibite ad usi agricoli
– gli immobili con licenza di
restauro, ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo, che per queste
ragioni non vengono utilizzati
–
le parti comuni condominiali, se la quota parte di reddito del singolo condomino
non supera le 50.000 lire (25,82 euro). Esempio: proprietà di quote
condominiali in tre diversi fabbricati per importi rispettivamente di 31.000
(16,01 euro), 73.000 (37,70 euro) e 40.000 lire (20,66 euro). Il contribuente
pagherà l’Irpef sulla sola quota che supera le 50.000 lire, limite che non
deve essere considerato una franchigia: sono quindi da assoggettare ad
imposizione 73.000 lire
– gli immobili adibiti
esclusivamente all’esercizio del culto nonché i monasteri di clausura, se non
sono affittati, e le loro pertinenze
– gli
immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed
emeroteche aperti al pubblico, se al proprietario non deriva alcun reddito per
tutto l’anno.
Un
contribuente non residente, proprietario di un immobile ad uso abitativo in
Italia, non può usufruire della deduzione Irpef prevista per l’abitazione
principale, in quanto questa è concessa solo quando l’unità immobiliare è
effettivamente adibita ad abitazione principale ed il contribuente vi dimora
abitualmente.
Se
l’immobile è concesso in locazione, viene assoggettato a tassazione l’85
per cento del canone annuo d’affitto: se il contratto di affitto è stipulato
secondo quanto previsto dalla legge di riforma delle locazioni (n. 431/98), è
prevista una ulteriore riduzione del 30 per cento.
Per
gli immobili ubicati nella città di Venezia centro e nelle isole della
Giudecca, di Murano e di Burano si indica il 75 per cento del canone.
Dal
’98 i canoni di locazione non percepiti dal proprietario non concorrono a
formare la base imponibile, e quindi non devono essere dichiarati, se entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il
procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità
dell’inquilino (legge n. 431/98). In questo caso la rendita catastale
dell’immobile deve essere comunque assoggettata a tassazione.
5.
I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (QUADRO RC)
Nel modello Unico, quadro RC,
vanno dichiarati i seguenti redditi di lavoro dipendente e assimilati (tra cui,
ad esempio, gli stipendi relativi al lavoro dipendente prestato in Italia, le
pensioni e i redditi assimilati di fonte italiana) percepiti da contribuenti
residenti all’estero:
– redditi erogati al residente
di un Paese con il quale non esiste Convenzione contro le doppie imposizioni
– redditi erogati al residente
di un Paese con il quale esiste Convenzione contro le doppie imposizioni in base
alla quale gli stessi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia
nello Stato estero, o soltanto in Italia.
6.
LE SPESE DEDUCIBILI E DETRAIBILI: LA DIFFERENZA
In alcuni casi sono previste delle
riduzioni di imposta per i contribuenti che hanno sostenuto spese di particolare
rilevanza sociale. A seconda dei casi, questi oneri possono essere fatti valere
nella dichiarazione in due modi diversi:
– alcuni sono deducibili dal
reddito complessivo e permettono di ridurre il reddito imponibile, quello su cui
si calcola l’imposta lorda (vale a dire che
non si paga l’Irpef sulla porzione di reddito abbattuta per effetto
dell’onere deducibile).;
– altri oneri, i più diffusi,
sono detraibili e consentono di detrarre dall’imposta il 19 per cento - il 41
o 36 per cento in caso di ristrutturazioni edilizie - della spesa sostenuta.
Esempio.
Con un reddito complessivo nel 2000 di 42.550.000 lire (21.975,24 euro), una
spesa deducibile di 5.400.000 lire (2.788,87 euro) permette un risparmio di
1.809.000 lire (pari al 33,5 per cento di 5.400.000).
Tutto è più semplice in caso di
spese per le quali compete la detrazione d’imposta del 19 per cento.
L’ammontare del reddito complessivo, in questo caso, è ininfluente: la
detrazione, si dichiarino 20 o 100 milioni, spetta sempre nella misura del 19
per cento.
Esempio. Chi ha pagato
interessi passivi per mutui agrari per un ammontare complessivo di 3.250.000
lire (1.678,48 euro) ha diritto alla detrazione del 19 per cento e quindi a una
riduzione di 617.000 lire (318,65 euro).
Le persone che non risiedono in
Italia sono comunque tenute a pagare l’Irpef per i redditi prodotti in Italia.
Questi stessi contribuenti hanno, però, anche la possibilità di dedurre dal
reddito e detrarre dall’imposta alcune spese sostenute.
Le spese deducibili
I
non residenti in Italia possono dedurre dal reddito complessivo le seguenti
spese:
• i contributi
liberali versati in favore delle organizzazioni non governative riconosciute
idonee dal ministero degli Esteri ad operare nel campo della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo (l’importo deducibile non può eccedere il 2 per
cento del reddito complessivo);
•
le indennità per perdita dell’avviamento versate agli inquilini per cessata
locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo;
•
i contributi liberali in denaro a favore dell’Istituto centrale per il
sostentamento del clero della Chiesa cattolica, dell’Unione italiana delle
Chiese cristiane Avventiste del 7° giorno, dell’ente morale Assemblee di Dio
in Italia, della Tavola valdese, dell’Unione cristiana evangelica battista
d’Italia e della Chiesa evangelica luterana in Italia (anche per i non
residenti l’importo deducibile non può eccedere il limite di 2 milioni);
•
i canoni, livelli, censi e gli altri oneri gravanti sul reddito di
immobili considerati ai fini della determinazione del reddito complessivo. Sono
inoltre deducibili i contributi versati ai consorzi (stradali, di bonifica,
ecc.) obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica
amministrazione;
• le somme che non avrebbero
dovuto concorrere a formare redditi di lavoro dipendente e assimilati e che
invece sono state tassate;
• le somme restituite al soggetto
erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
• il 50 % delle imposte arretrate.
Le spese detraibili
Ai
non residenti spetta inoltre la detrazione d’imposta del 19 per cento degli
importi pagati per:
•
gli interessi passivi e gli oneri accessori su prestiti e mutui agrari, nel
limite dei redditi dichiarati per i terreni oggetto del mutuo;
•
gli interessi passivi e gli oneri accessori sui mutui contratti per l’acquisto
dell’abitazione principale e, se stipulati entro il 1992, quelli per
l’acquisto di immobili diversi dall’abitazione principale. Il diritto alla
detrazione per gli interessi passivi pagati dipendenza di mutui per l’acquisto
dell’abitazione principale viene meno a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione
principale: pertanto, i contribuenti non residenti che non hanno la dimora
principale nell’immobile
acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d’imposta in
cui si è verificato il cambiamento della residenza;
•
gli interessi passivi e gli oneri accessori sui mutui stipulati nel corso del
1997 per l’esecuzione di interventi di recupero e di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili;
•
le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o
restauro dei beni culturali vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1°
giugno 1939 e del Dpr n. 1409 del 30 settembre 1963;
•
i contributi liberali in denaro a favore dello Stato, di enti e istituzioni
pubbliche, di enti locali territoriali e Regioni, di comitati organizzatori
costituiti allo scopo, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che
svolgano, senza fini di lucro, attività di studio, di ricerca, di restauro e di
documentazione per l’acquisto, la manutenzione e la protezione dei beni
culturali vincolati di rilevante valore artistico, nonché, sempre con
riferimento ai beni culturali, le attività di documentazione e catalogazione;
•
il costo specifico (in mancanza, il valore di mercato) dei beni ceduti a titolo
gratuito allo Stato, alle Regioni, agli enti locali, ad enti e istituzioni
pubbliche, a comitati organizzatori allo scopo costituiti, a fondazioni e
associazioni senza scopo di lucro per lo svolgimento delle attività culturali
elencate nell’articolo 13-bis, lettera h), del Testo Unico delle imposte sui
redditi;
•
i contributi liberali in denaro, nel limite del 2 per cento del reddito
complessivo, a favore di enti pubblici, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nel
settore dello spettacolo per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e
il potenziamento di quelle esistenti oltre che per la produzione nei vari
settori dello spettacolo;
•
i contributi liberali in denaro, sempre nel limite del 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale
operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in
fondazioni di diritto privato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367;
•
i contributi liberali in denaro versati in favore della Società di cultura La
Biennale di Venezia.
I contribuenti non
residenti nel nostro Paese possono anche avvalersi della detrazione d’imposta
prevista per coloro che sostengono le spese per la manutenzione, la
ristrutturazione e il restauro del patrimonio edilizio: il beneficio fiscale,
come è noto - salvo il distinguo relativo alla manutenzione ordinaria - compete
sia per gli interventi eseguiti nei singoli appartamenti che per quelli
effettuati sulle parti comuni condominiali. Così come avviene per i
contribuenti residenti, la detrazione, da ripartire necessariamente in cinque o
dieci rate, spetta nella misura del 41 per cento delle spese sostenute negli
anni 1998 e 1999 e del 36 per cento di quanto speso nel corso del 2000 o del
2001, sempre nel limite massimo di 150 milioni per immobile e per anno
d’imposta.
Le deduzioni dal reddito
complessivo e la detrazione d’imposta del 19 per cento competono solo se si
realizzano, nell’anno d’imposta interessato, tutti i presupposti stabiliti
dalla normativa fiscale vigente.
• La
spesa deve essere stata sostenuta nel corso dell’anno per il quale viene
presentata la dichiarazione dei redditi, anche se si riferisce ad altri anni
(criterio di cassa).
• L’onere deve essere stato
effettivamente sostenuto, non è sufficiente che il contribuente abbia assunto
l’obbligo di pagare.
• Le
spese devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente
intestatario delle ricevute, fatture
o altro documento di spesa.
• Le deduzioni e le detrazioni
spettano ai contribuenti solo se le spese vengono sostenute nell’interesse
proprio.
Tutti gli oneri portati in
diminuzione dal reddito o in detrazione dall’imposta devono essere
documentati: vale a dire che i contribuenti debbono munirsi di ricevute,
quietanze, bollettini di conto corrente postale, fatture, e ogni altra
certificazione idonea a comprovare i presupposti oggettivi e soggettivi che
giustificano il riconoscimento del beneficio fiscale.
È obbligatorio documentare gli
oneri, senza che questo comporti l’allegazione dei documenti alla
dichiarazione dei redditi: le certificazioni relative agli oneri dedotti o
detratti devono essere conservate per tutto il periodo durante il quale
l’amministrazione finanziaria ha la possibilità di richiederne l’esibizione
(per la dichiarazione di quest’anno, fino al 31 dicembre 2005).
7.
COME SI CALCOLA L’IMPOSTA DOVUTA
L’Irpef è un’imposta
progressiva per scaglioni, cioè non si applica in misura unica e fissa sui
redditi posseduti, indipendentemente dal loro ammontare: il reddito imponibile
viene suddiviso in più scaglioni, ad ognuno dei quali si applica un’aliquota
d’imposta via via crescente.
La somma dei
redditi indicati nei vari quadri, sottratti gli oneri deducibili, costituisce il
reddito imponibile. Sul reddito imponibile deve essere calcolata l’imposta
lorda in base alle aliquote vigenti per scaglioni: la determinazione
dell’imposta lorda viene effettuata con l’utilizzo della tabella 2, che
riporta le aliquote progressive dell’Irpef. Sull’imposta lorda si applicano
poi le detrazioni spettanti: il calcolo dell’imposta va effettuato tenendo
conto anche dei versamenti d’acconto effettuati nel 2000 e delle eventuali
eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione.
Si
ricorda che le detrazioni per familiari a carico non competono ai non residenti.
Tabella
2 - Scaglioni e aliquote Irpef per il 2000
Fino
a
20.000.000 (10.329,14
euro)
18,5%
oltre
20.000.000 e fino a 30.000.000
(15.493,71 euro)
25,5%
oltre
30.000.000 e fino a 60.000.000
(30.987,41 euro)
33,5%
oltre
60.000.000 e fino a 135.000.000 (69.721,68
euro)
39,5%
oltre
135.000.000 (69.721,68 euro)
45,5%
Le
detrazioni per lavoro dipendente
In riferimento all’attività
lavorativa svolta e alla composizione del nucleo familiare i contribuenti
possono conseguire ulteriori risparmi d’imposta.
In particolare sono previste
detrazioni di lavoro dipendente - concesse ai lavoratori dipendenti e ai
pensionati (indicate nella tabella 3) - commisurate al periodo di lavoro
effettivamente prestato nell’anno.
Tabella 3 - Le detrazioni per
lavoro dipendente e/o pensione
Reddito di lavoro
dipendente/pensione
Detrazione
fino a L. 12.000.000
L.
2.220.000 (1.136,21 euro)
oltre L. 12.000.000 e
fino a L. 12.300.000
L. 2.100.000 (1.084,56 euro)
oltre L. 12.300.000 e
fino a L. 12.600.000
L. 2.000.000 (1.032,91 euro)
oltre L. 12.600.000 e
fino a L. 15.000.000
L. 1.900.000 ( 981,27 euro)
oltre
L. 15.000.000 e fino a L. 15.300.000
L. 1.750.000 ( 903,80
euro)
oltre
L. 15.300.000 e fino a L. 15.600.000
L. 1.600.000 ( 826,33
euro)
oltre L. 15.600.000 e
fino a L. 15.900.000
L. 1.450.000 ( 748,86 euro)
oltre
L. 15.900.000 e fino a L. 16.000.000
L. 1.330.000 ( 686,89
euro)
oltre L. 16.000.000 e
fino a L. 17.000.000
L. 1.260.000 ( 650,74 euro)
oltre
L. 17.000.000 e fino a L. 18.000.000
L. 1.190.000 ( 614,58
euro)
oltre L. 18.000.000 e
fino a L. 19.000.000
L. 1.120.000 ( 578,43 euro)
oltre L. 19.000.000 e
fino a L. 30.000.000
L. 1.050.000 ( 542,28 euro)
oltre L. 30.000.000 e
fino a L. 40.000.000
L. 950.000 (
490,63 euro)
oltre L. 40.000.000 e
fino a L. 50.000.000
L. 850.000 (
438,99 euro)
oltre L. 50.000.000 e
fino a L. 60.000.000
L. 750.000 (
387,34 euro)
oltre L. 60.000.000 e
fino a L. 60.300.000
L. 650.000 (
335,70 euro)
oltre L. 60.300.000 e
fino a L. 70.000.000
L. 550.000 (
284,05 euro)
oltre L. 70.000.000 e
fino a L. 80.000.000
L. 450.000 (
232,41 euro)
oltre L. 80.300.000 e
fino a L. 90.000.000
L. 350.000 (
180,76 euro)
oltre L. 90.000.000 e
fino a L. 90.400.000
L. 250.000 (
129,11 euro)
oltre L. 90.400.000 e
fino a L. 100.000.000
L. 150.000 (
77,47 euro)
oltre L. 100.000.000
L.
100.000 ( 51,65
euro)
Le
detrazioni per particolari tipologie di redditi
A
favore di alcune particolari tipologie di reddito, è prevista una particolare
detrazione.
La
detrazione viene concessa a coloro che possiedono soltanto i seguenti redditi:
–
assegni periodici percepiti per effetto di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti
civili
–
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
–
lavoro dipendente di durata inferiore all’anno.
La
detrazione dall’imposta lorda per il ammonta a:
–
lire 300.000 (154,94 euro) se il reddito complessivo non supera 9.100.000 lire
(4.699,76 euro);
–
lire 200.000 (103,29 euro) se il reddito complessivo è compreso tra 9.100.000 e
9.300.000 lire (4.803,05 euro);
–
lire 100.000 (51,65 euro) se il reddito complessivo supera 9.300.000 lire ma non
9.600.000 lire (4.957,99 euro).
8.
COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE
I contribuenti non residenti
possono presentare la propria dichiarazione dei redditi dall’estero
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale
risulti con certezza la data di spedizione.
La dichiarazione deve essere
inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni tali da contenerla
senza piegarla. La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze-
Agenzia delle Entrate - 00100 - Roma - Italia, e deve recare le seguenti
indicazioni:
– cognome e nome del
contribuente
– codice fiscale del
contribuente
– la dicitura: «Contiene
dichiarazione modello Unico 2001 Persone fisiche».
Possono essere consegnate le
dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet del ministero
delle Finanze (www.finanze.it).
9.
QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere
presentata nel periodo compreso tra il 2 maggio ed il 2 luglio 2001 (il 30
giugno è sabato).
10.
QUANDO E COME SI PAGA
I versamenti risultanti dalla
dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto per l’anno 2001,
devono essere eseguiti entro il 31 maggio 2001.
I contribuenti residenti
all’estero possono effettuare i versamenti presso una qualsiasi banca del
luogo attraverso un bonifico in lire a favore di una banca nazionale con sede in
Italia (Credito Italiano, Banca Nazionale del Lavoro, Banca di Roma, ecc.). Nel
bonifico si devono indicare le generalità del contribuente, il codice fiscale,
la residenza all’estero, il domicilio in Italia, la causale del versamento e
l’anno a cui si riferisce. Non è possibile effettuare i pagamenti inviando
assegni.
Se l’importo da versare a saldo,
al netto della eventuale maggiorazione, non supera lire 20.000 (10,33 euro), non
va effettuato alcun versamento.
11.
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
In base alle
norme sul cosiddetto ravvedimento è possibile regolarizzare entro precisi
limiti di tempo, e beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative,
le omissioni e le irregolarità relative alla dichiarazione (predisposizione e
presentazione) ed ai versamenti.
Il ravvedimento può essere
utilizzato da tutti i contribuenti (persone fisiche, giuridiche, sostituti
d’imposta). Gli errori e le irregolarità sanabili sono:
1. gli omessi, carenti versamenti
di imposte e/o di ritenute dichiarate
2. gli errori che incidono nella
formazione del reddito
3. l’omessa presentazione della
dichiarazione nei termini previsti.
4. gli errori formali che non
incidono nella determinazione del reddito e non ostacolano l’esercizio
dell’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Nel caso descritto al punto 1,
l’irregolarità viene sanata effettuando un versamento. Nei casi descritti ai
punti 2 e 3 oltre al versamento
deve essere presentata una dichiarazione integrativa, che va inserita in una
normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza
piegarla. Sulla busta deve essere riportata la dicitura: «Dichiarazione
integrativa per ravvedimento operoso Mod. Unico 2001 Persone fisiche». Nel caso
descritto al punto 4, invece, l’errore può
essere corretto senza l’applicazione di sanzioni e solo con la presentazione
della dichiarazione integrativa.
L’elenco dettagliato delle
fattispecie interessate, degli importi dei versamenti e delle modalità di
pagamento sono indicate nelle istruzioni allegate al modello Unico 2001.
12.
LA DESTINAZIONE DELL’8 PER MILLE DELL’IRPEF
Una
quota dell’Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali -
l’otto per mille, appunto - viene destinata, sulla base delle scelte
effettuate dai contribuenti, a scopi di interesse sociale o di carattere
umanitario a diretta gestione statale, oppure a scopi di carattere religioso o
assistenziale da parte delle seguenti istituzioni religiose:
–
la Chiesa cattolica
–
l’Unione italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno
–
le Assemblee di Dio in Italia
–
la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi
–
la Chiesa Evangelica Luterana
–
l’Unione delle Comunità ebraiche in Italia.
La
scelta viene effettuata mettendo la propria firma in corrispondenza
dell’apposito riquadro: è ammessa la scelta per una sola istituzione. La
quota dei contribuenti che non hanno firmato, e che quindi risulta non
attribuita, sarà suddivisa tra gli organismi destinatari secondo la proporzione
risultante dalle scelte espresse.
Le
quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa
Valdese sono devolute alla gestione statale.
Si
ricorda che la scelta dell’8 per mille non determina un prelievo aggiuntivo o
un’imposta da pagare a parte: si tratta di una quota dell’Irpef che é stata
già trattenuta sotto forma di ritenute fiscali.
13.
IL MODELLO 730
I
cittadini non residenti non possono utilizzare il modello 730.
Invece,
i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che si trovano all’estero per
motivi di lavoro (è il caso, ad esempio, del personale in servizio presso
Ambasciate e Consolati) e scelgono di presentare la propria dichiarazione dei
redditi utilizzando il 730, devono presentare al proprio sostituto d’imposta:
–
il modello già compilato
–
la busta chiusa contenente il modello 730-1 per la scelta della destinazione
dell’8 per mille dell’Irpef. La busta deve recare l’indicazione dei dati
anagrafici e del codice fiscale del contribuente.
La
scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta.
14.
LE SANZIONI
Per
le omissioni o inadempienze collegate all’utilizzo della dichiarazione dei
redditi vengono applicate le seguenti sanzioni.
Omessa
presentazione della dichiarazione. Sanzione amministrativa dal 120 al 240 per
cento delle imposte dovute, con un minimo di 500.000 lire (258,23 euro). Se non
sono dovute imposte, sanzione da 500.000 a 2.000.000 di lire (1.032,91 euro).
Dichiarazione
compilata su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore
dell’Agenzia delle Entrate. È considerata nulla, e quindi si applicano le
sanzioni previste per l’omessa presentazione.
Dichiarazione
non firmata. L’irregolarità viene sanata se il contribuente la firma entro 30
giorni dal ricevimento dell’invito dall’ufficio. In caso contrario si
applicano le sanzioni previste per l’omessa presentazione.
Dichiarazione
presentata dopo la scadenza. Se il ritardo non è superiore a 90 giorni, la
dichiarazione è valida ma si applica la sanzione da 500.000 lire (258,23 euro)
a 2.000.000 (1.032,91 euro).
Indicazione
di redditi e imposte inferiori a quelli dichiarati o di un credito superiore a
quello spettante. Sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della
maggiore imposta o del minor credito. La stessa sanzione è prevista in caso di
indebite deduzioni dall’imponibile e di detrazioni d’imposta.
Omesso
o carente versamento delle imposte dichiarate. Sanzione amministrativa pari al
30 per cento dell’importo non versato o versato in ritardo. La sanzione del 30
per cento viene ridotta:
–
al 10 per cento (1/3) se gli importi dovuti vengono pagati entro 30 giorni dal
ricevimento dell’esito della liquidazione automatica (effettuata ai sensi
dell’articolo 36-bis, Dpr 600/73);
–
al 20 per cento (2/3) se gli importi dovuti vengono pagati entro 30 giorni dal
ricevimento dell’esito del controllo formale (effettuata ai sensi
dell’articolo 36-ter, Dpr 600/73).
III - L’ICI
1.
CHI DEVE PAGARLA
L’Ici,
imposta comunale sugli immobili, è dovuta da tutti coloro che possiedono in
Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari oppure
come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie, ecc.).
Inoltre:
–
per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata. Per tale unità immobiliare è concessa una detrazione d’imposta di
200.000 lire (103,29 euro), proporzionalmente al periodo ed alla quota di
possesso
–
se l’immobile è posseduto da più proprietari, l’imposta deve essere
ripartita proporzionalmente fra loro in base alle quote di possesso
–
se l’immobile è in usufrutto, uso o abitazione, l’imposta deve essere
pagata dall’usufruttuario o da chi gode del diritto d’uso o di abitazione in
proporzione alla quota di tale diritto. Esempio: con un usufrutto del 25 per
cento l’imposta sarà a carico dell’usufruttuario per questa percentuale, e
del proprietario per il restante 75 per cento, mentre se l’usufrutto è totale
l’imposta è interamente a carico dell’usufruttuario
–
se l’immobile è in proprietà turnaria o multiproprietà l’imposta deve
essere pagata dall’amministratore di condomino.
L’Ici
è ridotta al 50 per cento se il fabbricato è dichiarato inagibile o
inabitabile e di fatto non utilizzato; la riduzione si applica limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
-
Le
agevolazioni.
I
Comuni possono fissare aliquote Ici anche inferiori al 4 per mille, a favore:
-
dei proprietari che eseguono interventi per il recupero di immobili inagibili o
inabitabili oppure finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico nei centri storici o alla realizzazione di posti auto o
autorimesse. L’aliquota agevolata è applicata per la durata di tre anni
dall’inizio dei lavori;
-
per gli immobili affittati con contratto concordato a soggetti che li utilizzano
come abitazione principale.
2.
COME SI CALCOLA
Per
il calcolo dell’Ici bisogna conoscere la rendita catastale dell’immobile,
che si può desumere da una precedente dichiarazione Ici o Irpef oppure, in
mancanza, dall’atto di compravendita dello da un recente certificato
catastale.
La
rendita catastale deve essere aumentata del 5 per cento e poi moltiplicata per
un coefficiente diverso a seconda del tipo di immobile, ottenendo in questo modo
la base imponibile.
Il
coefficiente da applicare è pari a:
–
100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione
varia (categorie catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1)
–
50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A10) e gli altri fabbricati a
destinazione speciale (categoria D)
–
34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).
L’imposta
dovuta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota - variabile tra
il 4 e il 7 per mille - deliberata dal Comune nel cui territorio è ubicato
l’immobile, sottraendo poi la detrazione per l’abitazione principale.
Per
conoscere l’aliquota in vigore in un determinato Comune ci si può rivolgere
agli uffici del Comune stesso, ai Patronati oppure si può utilizzare il sito
Internet dell’Ancitel (www.ancitel.it).
Le
eccezioni
Per
le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al
1° gennaio dell’anno di imposizione.
Per
i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto
moltiplicato per 75, e successivamente aumentato del 25 per cento.
Dal
1° gennaio 2000, gli
atti attributivi
o modificativi delle rendite
catastali per terreni
e fabbricati sono efficaci
solo a
decorrere dalla
loro notificazione ai
soggetti intestatari della relativa partita.
Rispetto
al sistema precedente, non è
più sufficiente, quindi, la
semplice "comunicazione " della rendita catastale,
ma occorre effettuare la rituale notificazione
della rendita
stessa. La notificazione
deve essere
effettuata dall'Ufficio del Territorio competente che
deve darne tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
In
sostanza, sono
giuridicamente inefficaci gli atti
attributivi o
modificativi delle
rendite catastali sino a
quando queste ultime non
siano ritualmente notificate. Dalla data di notificazione decorre il
termine di
60 giorni per
la proposizione del ricorso
avverso l'attribuzione della rendita
catastale. Inoltre, poichè può
legittimamente proporre
ricorso avanti
alle commissioni tributarie solamente
il possessore
degli immobili
e non l'intestatario della partita catastale
che può essere un soggetto diverso dal primo, occorre che la
notificazione venga
effettuata anche
a colui che ha il possesso
del bene, in quanto
risulta essere
il soggetto direttamente interessato ad impugnare gli
atti in questione.
Dato
che gli atti attributivi o
modificativi delle rendite
catastali acquistano
rilevanza giuridica solo
dal momento
in cui
queste ultime
siano ritualmente
notificate, ne
consegue che ai fini
dell’Ici, il comune, a decorrere dal 1 gennaio 2000, fino alla
data dell'avvenuta
notificazione della
rendita, non
può legittimamente richiedere:
.
l'imposta relativa alle
annualità precedenti
alla notificazione, risultante
dalla differenza
tra quanto
versato dal
contribuente e
quanto dovuto
in base
alla rendita
attribuita;
.
le sanzioni,
poichè nessuna
violazione può
essere imputata
al contribuente che abbia versato il tributo in base a quanto dichiarato;
.
gli interessi,
in quanto
non vi è alcun
recupero di imposta sulla quale
poterli calcolare.
Gli
atti degli uffici del
territorio adottati entro il 31 dicembre 1999 e recepiti
in atti impositivi del comune.
Gli
atti attributivi modificativi
delle rendite catastali
adottati dall'Ufficio del Territorio
entro
il 31
dicembre 1999
e recepiti dall'ente locale in atti impositivi, in base alla normativa
allora vigente, potevano considerarsi
giuridicamente conosciuti
dal contribuente con la semplice
pubblicazione mediante
affissione all'albo
pretorio.
Pertanto,
per gli avvisi di liquidazione
e di accertamento emessi
dall'ente locale
nei quali
siano stati
recepiti gli
atti attributivi o modificativi delle
rendite catastali
affissi all'albo
pretorio e che al 10
dicembre 2000 (entrata in vigore
della legge
n. 342 del 2000) non
erano ancora
definitivi -
in quanto non era
ancora decorso il termine di
60 giorni
per proporre
ricorso avanti
alle commissioni tributarie o
il ricorso
era pendente innanzi a tali
organi - non sono
dovuti sanzioni
ed interessi
relativamente al periodo compreso tra
la data
di attribuzione
o modificazione
della rendita
e quella di scadenza del
termine per
la presentazione del ricorso
avverso l'attribuzione della
rendita stessa, termine
che è stato prorogato all'8 febbraio
2001.
Il
contribuente in questi casi non
dovrà corrispondere,
né le sanzioni, nè tantomeno
gli interessi,
dovrà, invece,
corrispondere al comune
soltanto la somma relativa alla
differenza tra
l'imposta effettivamente
dovuta in base alla rendita attribuita
e quella corrisposta in base alla rendita presunta.
Tuttavia,
il contribuente
che abbia
già assolto
il proprio
debito tributario corrispondendo oltre
all'imposta dovuta anche gli
interessi non può ottenere
alcun rimborso.
Gli
atti degli
uffici del territorio
adottati entro il 31 dicembre 1999 che non siano stati recepiti dal comune in atti impositivi.
Per
gli atti che abbiano
comportato l'attribuzione o la modificazione
della rendita
adottati dall'Ufficio
del Territorio entro il
31 dicembre 1999, ma non ancora
recepiti in atti impositivi degli
enti locali, il comune deve
provvedere, entro i termini di decadenza dal potere
di esercizio
della potestà impositiva, ad
emettere gli
avvisi di liquidazione o di
accertamento, finalizzati al recupero della sola maggiore imposta
che risulta dovuta sulla base della rendita attribuita.
Sull'eventuale
maggiore imposta
non sono
computabili nè sanzioni, nè interessi.
Nell'eventualità
in cui
il contribuente abbia versato
il tributo
in misura maggiore rispetto
a quello che risulta dovuto in
base alla
rendita attribuita,
avrà diritto al rimborso
delle somme indebitamente
versate, sulle
quali devono
essere corrisposti
gli interessi.
Gli
atti impositivi emessi dai comuni sulla base delle
attribuzioni o
modificazioni della rendita costituiscono a tutti gli effetti
anche atti
di notificazione della predetta
rendita, quindi, è dalla data di notificazione dell'avviso di
liquidazione o dell'avviso
di accertamento, redatto sulla base dei dati trasmessi
all'ente locale
dall'Ufficio del
Territorio, che decorre il termine di
60 giorni
non solo
per la presentazione del
ricorso avverso
la determinazione del
tributo, ma anche avverso la
determinazione della rendita.
3.
QUANDO E COME SI PAGA
Dal
2001 il pagamento dell’imposta viene sempre effettuato in due rate, con
scadenza 2 luglio (il 30 giugno è sabato) e il 20 dicembre, ma è cambiato il
sistema di determinazione dell’acconto (1^ rata), che sale dal 45 per cento al
50 per cento dell’importo complessivo. Inoltre, la base su cui calcolare il 50
per cento è data dall’imposta dovuta e pagata secondo le aliquote e le
detrazioni dell’anno precedente. Se il possesso è stato parziale, l’imposta
da pagare in acconto deve comunque essere rapportata all’intero anno:
l’eventuale conguaglio sarà effettuato al momento del saldo.
Il
vantaggio del nuovo sistema di calcolo è quello di avere più tempo per
reperire ed esaminare le delibere
sulle aliquote e regolamenti dei comuni presso i quali sono ubicate le unità
immobiliari.
Esempio.
Se nel 2000 il contribuente ha versato 450.000 lire di Ici per il possesso di 3
mesi dell’immobile, per l’anno 2001 dovrà versare un acconto di 900.000
lire. L’importo pagato, infatti, dovrà prima essere ragguagliato ai 12 mesi e
poi diviso per due.
450.000
: 3 = 150.000
150.000
x 12 = 1.800.000 (Ici dovuta per l’anno precedente)
1.800.000
: 2 = 900.000 (importo
dell’acconto)
Le
persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il
versamento dell’imposta comunale sugli immobili anche in unica soluzione entro
il 20 dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento.
È
possibile versare l’imposta direttamente dall’estero con le seguenti modalità:
–
vaglia internazionale di versamento in c/c intestato al Consorzio nazionale tra
i concessionari del servizio di riscossione - Via B. Croce, 124 - 00142 - Roma
–
bonifico bancario sulla Banca di Roma, sede centrale, Via del Corso, 320 - 00186
- Roma, sul conto corrente bancario n. 17430/31 - codice aziendale di credito
3002.3, codice di avviamento bancario 0327.07, intestato allo stesso Consorzio.
Il
versamento dell’imposta dovrà essere cumulativo, sia nel caso di possesso di
più immobili nello stesso Comune che nel caso in cui i diversi immobili
posseduti siano situati nel territorio di più Comuni.
Nel
bonifico bancario e nei moduli dei vaglia postali devono essere indicati - oltre
al predetto Consorzio quale beneficiario - l’importo versato, il cognome e
nome ovvero la ragione sociale o denominazione del contribuente, lo Stato estero
di residenza con l’indicazione della località e l’indirizzo, il codice
fiscale italiano o in mancanza quello del Paese di residenza, se posseduto, la
causale del versamento (Ici) con l’indicazione dell’anno al quale detta
imposta si riferisce. Nel caso, invece, di pagamento con vaglia postale
l’indicazione del codice fiscale, se posseduto, va fatta nello spazio dedicato
alla causale del versamento.
Se
i cittadini italiani residenti all’estero posseggono immobili in Comuni che,
in alternativa al versamento tramite concessionario abbiano previsto il
versamento sul c/c postale intestato alla tesoreria del Comune e quello diretto
presso la tesoreria medesima, devono pagare l’Ici tramite il vaglia
internazionale di versamento in c/c intestato alla tesoreria del Comune di
ubicazione degli immobili. Sarà cura del contribuente informarli se nel Comune
ove è ubicato l’immobile sia stata introdotta tale norma regolamentare.
La
spedizione del bollettino
Entro
i sette giorni successivi alla data del bonifico ovvero dell’emissione del
vaglia internazionale, il contribuente non residente deve inviare tramite
raccomandata la parte destra del modello di versamento in c/c postale approvato
con D.M. 12 maggio 1993 al seguente indirizzo:
Consorzio
Nazionale tra i Concessionari del servizio di riscossione - Via B. Croce, 124 -
00142 - Roma. Nel modello non vanno indicati il concessionario e il suo numero
di conto corrente postale; vanno indicati il cognome e nome del contribuente (in
luogo del domicilio fiscale), lo Stato estero di residenza con la specificazione
dell’indirizzo, il codice fiscale italiano o estero, se posseduto. Nello
spazio bianco riservato al “bollo dell’ufficio P.T.” vanno indicati il
mezzo utilizzato per il versamento - bonifico bancario, vaglia internazionale
ordinario - ed i suoi estremi: la data di ordine del bonifico, il suo importo e
la denominazione della banca operante all’estero incaricata dell’operazione;
ovvero la data di emissione all’estero del vaglia, il suo importo e la
denominazione dell’ufficio postale presso il quale il titolo è stato emesso
Se
l’importo si riferisce ad immobili situati nel territorio di più Comuni, il
contribuente non residente deve compilare e spedire al predetto Consorzio,
inserendoli in un’unica busta chiusa, tanti modelli quanti sono i Comuni di
ubicazione degli immobili.
In
Italia, il versamento può essere effettuato presso le agenzie postali tramite
appositi bollettini di c/c postale intestati al concessionario competente in
base al Comune dove si trovano gli immobili o tramite apposite distinte di
versamento direttamente allo stesso concessionario competente, oppure presso le
banche convenzionate.
Il
versamento dell’Ici non va effettuato quando l’importo relativo non supera
le 4.000 lire, 2,07 euro (i Comuni possono aumentare tale limite).
I
rimborsi
I
rimborsi in materia di Ici vanno richiesti al Comune al quale è stata versata
l’imposta non dovuta, entro il termine di tre anni dalla data di pagamento o
da quella in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla
restituzione.
4.
LA DICHIARAZIONE
La
dichiarazione Ici deve essere presentata la prima volta che si acquista il
possesso di un immobile, al Comune nel cui territorio l’immobile è situato,
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all’anno in cui il possesso ha avuto inizio, e non va ripetuta ogni anno, a
meno che non siano intervenuti dei cambiamenti (acquisto, vendita, ecc.).
Il
Comune può stabilire nel proprio regolamento l’eliminazione dell’obbligo di
presentazione della dichiarazione e l’introduzione dell’obbligo di
comunicazione, da parte del contribuente, degli acquisti, cessazioni o
modificazioni della soggettività passiva, con la sola individuazione
dell’unità immobiliare interessata. Pertanto in tal caso non è necessario
presentare la dichiarazione, e sarà cura del contribuente informarsi se nel
Comune ove è ubicato l’immobile sia stata introdotta tale norma
regolamentare.
IV
- LE IMPOSTE SULLA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI
La compravendita di immobili è
assoggettata a tassazione in maniera e misura differente in base alla figura del
venditore.
Dal 1° gennaio 2000 l’imposta
di registro dovuta sui trasferimenti di abitazioni è diminuita di un punto
percentuale.
Chi acquista un immobile da un
privato paga:
–
il 3 per cento, se si tratta dell’abitazione principale o delle sue pertinenze
(box, cantine, autorimesse, ecc.)
–
il 7 per cento negli altri casi (ad esempio, per l’abitazione secondaria).
Il beneficio si traduce nel
risparmio di 1 milione di lire (516,46 euro) ogni 100 milioni (51.645,69 euro)
di valore dell’immobile.
Attenzione.
Il beneficio non è riservato a tutti i compratori: chi acquista da un
costruttore o da una cooperativa continuerà a pagare l’aliquota Iva agevolata
del 4 per cento (abitazione principale) o quella ridotta del 10 per cento (per
le abitazioni non di lusso).
1.
IVA
L’Iva si applica alle
compravendite di abitazioni quando il venditore è:
– un’impresa costruttrice
– un’impresa che esercita in
via esclusiva o principale l’attività di compravendita immobiliare
– un’impresa che ha eseguito
interventi di recupero edilizio secondo quanto previsto dall’articolo 31,
comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 457/78.
L’aliquota varia in base al tipo
di immobile:
–
4 per cento se si tratta dell’abitazione principale - cosiddetta «prima casa»
- e non di lusso
–
10 per cento per un immobile utilizzato come residenza secondaria
–
20 per cento per un’abitazione di lusso.
Per gli immobili diversi dalle
abitazioni (ad esempio uffici e negozi), il trasferimento è soggetto ad Iva,
anche in casi diversi da quelli indicati, se il venditore ha detratto l’Iva in
occasione del precedente acquisto.
2.
IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI
Acquisto
da un privato:
per l’acquisto dell’abitazione principale da un privato l’imposta di
registro si applica con un’aliquota del 3 per cento (per le altre abitazioni
del 7 per cento). Inoltre sono dovute le imposte ipotecarie e catastali nella
misura fissa di L. 250.000 ciascuna (129,11 euro),
per un ammontare complessivo
di 500.000 lire (258,22 euro).
Acquisto
da una società:
in questo caso l’acquisto della prima casa (oltre all’Iva nella misura del 4
per cento) è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali di
250.000 lire ciascuna, per un totale di 750.000 lire (387,34 euro).
La registrazione deve essere
richiesta dai notai entro 20 giorni dalla data dell’atto.
3.
INVIM
L’Invim, soppressa dal 1°
gennaio 1993 in seguito all’entrata in vigore dell’Ici, è dovuta dal
soggetto che vende un immobile acquistato entro il 31 dicembre 1992: non paga
dunque l’Invim chi vende un immobile acquistato dopo questa data.
L’Invim è dovuta nel caso in
cui si sia verificato, tra la data di acquisto e quella di vendita, un
incremento del valore dell’immobile stesso: l’incremento è dato dalla
differenza tra il valore finale (prezzo di vendita) e il valore iniziale (prezzo
d’acquisto) maggiorato delle spese previste dalla legge (migliorie, spese
notarili, ecc.).
Dal
1° gennaio 2000, l’Invim - in vigore fino al 31 dicembre 2002 -
è stata ridotta del 25 per cento. Nei casi in cui l’acquirente ha
diritto alle agevolazioni per l’acquisto dell’abitazione principale, la
riduzione prevista si applica sull’imposta già ridotta del 50 per cento.
V – SUCCESSIONI E DONAZIONI
L’imposta sulle successioni e
donazioni riguarda tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte o per
donazione. In caso di successione l’imposta si applica sull’asse ereditario
netto, e cioè sulla differenza tra il valore complessivo dei beni e dei diritti
che compongono l’attivo ereditario alla data di apertura della successione (la
data di morte della persona) e l’ammontare delle passività deducibili.
1.
LA RIFORMA DEL 2000
La
legge 21 novembre 2000, n. 342 ha attuato un notevole alleggerimento
dell’imposta di successione sia modificando il sistema di tassazione -
l’imposta si applica ora con riferimento ad ogni beneficiario e le aliquote
proporzionali variano solo secondo il grado di parentela - sia introducendo
numerose agevolazioni.
La
nuova imposta di successione si applica alle dichiarazioni di successione il cui
termine di presentazione scade a partire dal 1° gennaio 2001: si tratta, in
pratica, delle successioni riguardanti le persone decedute dopo il 30 giugno
2000.
Per
queste successioni l'imposta è determinata dall'applicazione di aliquote
proporzionali al valore della quota di eredità o del legato (per ogni
beneficiario):
a)
4 per cento nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta (ad esempio,
genitori e figli);
b)
6 per cento nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado (ad esempio,
fratelli e loro figli) e degli affini in linea retta (genitori del coniuge,
coniuge dei figli);
c)
8 per cento nei confronti degli altri soggetti.
In
seguito a tale innovazione il criterio di tassazione fondato sulla
proporzionalità ha sostituito quello fondato sulla progressività per
scaglioni; il nuovo sistema di applicazione delle aliquote proporzionali fa
riferimento alle sole quote di eredità o del legato e non più al valore
globale dell'asse ereditario netto.
Attenzione.
Rilevante innovazione è la possibilità, per il titolare dei beni e
dei diritti oggetto del tributo, di versare volontariamente durante la vita
l'imposta sulle successioni.
In
tale ipotesi di pagamento anticipato l'aliquota applicata è inferiore di un
punto percentuale rispetto a quelle previste, e, pertanto, pari rispettivamente
al 3 per cento, 5 per cento e 7 per cento, secondo le categorie stabilite per il
grado di parentela.
I
beni e i diritti sopra indicati non concorrono a formare l'attivo ereditario.
2.
I SOGGETTI PASSIVI
Sono tenuti al pagamento
dell’imposta gli eredi, i legatari, i beneficiari e i chiamati all’eredità
che non hanno rinunciato. Gli eredi sono tenuti in solido al pagamento per la
totalità dell’imposta, il che significa che un erede può essere chiamato dal
fisco a pagare anche la parte degli altri: è fatta salva, per chi ha pagato, la
possibilità di rivalersi nei confronti dei coeredi e dei legatari. I legatari
sono tenuti solo al pagamento della loro parte di imposta.
Se nella successione sono compresi
immobili, sono comunque dovuti i tributi ad essi connessi, come le imposte
ipotecaria e catastale.
3.
I BENI TASSABILI E LA BASE IMPONIBILE
Sono soggetti all’imposta di
successione tutti i beni appartenenti al defunto, compresi quelli situati
all’estero, qualora lo stesso risulti residente in Italia, che vengono
trasferiti agli aventi diritto, al netto delle passività deducibili.
Se il defunto non era residente in
Italia, l’imposta è dovuta solo per i beni e i diritti esistenti nel
territorio dello Stato.
Nell’attivo
ereditario si considerano inoltre compresi presuntivamente, a forfait, gioielli,
denaro e mobili per un importo pari al 10% del valore da calcolare per ogni
singola quota al netto della franchigia, salvo che siano analiticamente indicati
in inventario per un minore importo dimostrato in modo idoneo.
L’imposta
si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota o del legato
spettante che supera i 350 milioni di lire.
Se
il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età anche chiamato
per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi
della legge n. 104 del 1992, come modificata dalla legge n. 162 del 1998,
l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del
legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire.
L'avviamento
è escluso dal valore delle aziende che viene assunto ai fini della
determinazione della base imponibile sulla quale si commisura il tributo.
È
altresì escluso relativamente alle azioni, ai titoli o quote di partecipazione
al capitale di enti diversi dalle società non quotate in borsa, né negoziati
al mercato ristretto, nonché alle quote di società non azionarie, comprese le
società semplici e le società di fatto.
Se
nella successione sono compresi immobili, sono comunque dovute le imposte
ipotecarie e catastali, indipendentemente dal valore della quota o del legato.
Al solo fine di determinare il valore
della quota o del legato devono essere comprese nella dichiarazione le donazioni
fatte in vita dal defunto agli eredi e ai legatari, per il loro valore
all’apertura della successione. Vanno indicate, salvo poche eccezioni, tutte
le donazioni, comprese quelle “presunte”.
4.
I BENI NON COMPRESI NELL’ATTIVO EREDITARIO
Non concorrono a formare
l’attivo ereditario: le indennità
spettanti agli eredi corrisposte in forza di assicurazioni sociali obbligatorie
o le assicurazioni sulla vita stipulate dal defunto, gli autoveicoli, i titoli
del debito pubblico (BOT e CCT), gli altri titoli di Stato, garantiti dallo
Stato o ad essi equiparati.
Fra i
trasferimenti di beni non soggetti all’imposta di successione vi sono,
inoltre, quelli a favore dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni, delle
Onlus e di enti pubblici, fondazioni o associazioni di volontariato legalmente
riconosciute che hanno come scopo esclusivo finalità di pubblica utilità,
movimenti e partiti politici.
5.
LE AGEVOLAZIONI
Sono
previste riduzioni dell’imposta nel caso di successione:
a)
apertasi entro cinque anni da altra successione avente per oggetto gli stessi
beni;
b)
avente per oggetto beni immobili culturali;
c)
avente per oggetto fondi rustici;
d)
avente per oggetto imprese familiari artigiane;
e)
nel caso di trasferimenti a parenti del
defunto entro il terzo grado di aziende ubicate in territori montani con meno di
5.000 abitanti (o nelle frazioni con meno di 1.000 abitanti anche se situate in
comuni montani di maggiori dimensioni).
Inoltre,
con la legge 342/2000:
-
è stata abrogata la presunzione di appartenenza al de cuius dei beni alienati
negli ultimi sei mesi di vita;
-
rientrano nell'attivo ereditario le sole quote dei beni cointestati spettanti al
defunto in parti uguali, se non risultano diversamente determinate.
Ulteriore
novità è l’estensione delle agevolazioni per la cosiddetta “prima casa”,
con riferimento alle sole imposte ipotecaria e catastale, anche agli immobili
trasferiti mortis causa; tali tributi non sono applicati nella consueta misura
proporzionale, rispettivamente pari al 2 per cento e all'1 per cento, ma nella
misura fissa (lire 250.000 per ogni tributo).
Attenzione.
Per le successioni regolate dalla nuova disciplina il contribuente non
è più tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva dell’Invim.
6.
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Sono
tenuti a presentare la dichiarazione di successione: gli eredi, legatari, tutori
o curatori dell’eredità, gli esecutori testamentari o le persone immesse nel
possesso dei beni per effetto della dichiarazione di morte presunta o assenza
temporanea dell’erede.
Il
coniuge o i parenti in linea retta sono esonerati dall’obbligo di presentare
la dichiarazione se la successione non comprende beni immobili e diritti reali
immobiliari e se il valore dell’attivo ereditario non supera i 50 milioni di
lire, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni
vengano a mancare.
La
dichiarazione, nella quale devono essere indicati gli estremi del pagamento dei
tributi autoliquidabili, va presentata insieme alla ricevuta di pagamento e al
prospetto di liquidazione debitamente compilato entro sei mesi dalla data di
apertura della successione; è anche possibile spedirla a mezzo raccomandata.
L’ufficio
competente a riceverla è l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate del
luogo di ultima residenza del defunto.
Attenzione.
Se l’ultima residenza del defunto era all’estero oppure è ignota,
competente a ricevere la dichiarazione è l’Ufficio locale delle entrate di
Roma 6 (Via Canton, 20 - 00144 Roma).
La
dichiarazione di successione, se comprende anche beni immobili viene trascritta
in Conservatoria a cura dell’ufficio delle Entrate,
mentre la voltura presso l’ufficio del Catasto deve essere eseguita
dagli eredi. Non è quindi possibile per l’erede eseguire direttamente la
trascrizione.
Il
nuovo sistema di liquidazione dei tributi
Con
i regolamenti delegati da emanare a seguito della riforma, nel prossimo
futuro l’imposta di successioni dovrebbe essere autoliquidata dagli eredi.
Nell’attesa l’imposta di
successione (unitamente alle eventuali sanzioni, interessi e tributi speciali)
viene liquidata dall’ufficio locale delle Entrate (o dall’ufficio del
Registro), e deve essere pagata dagli eredi o legatari solo dopo aver ricevuto
la notifica del relativo avviso di liquidazione.
Prima
di presentare la dichiarazione di successione, il contribuente deve invece
autoliquidare e pagare direttamente i tributi collegati all’imposta di
successione.
In
particolare, se nella successione sono compresi beni immobili, sono dovute le
imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura del 2 e 1 per cento
del loro valore (con un minimo di 250.000 lire, 129,11 euro, per ciascuna
imposta). Se in capo ai beneficiari o ad almeno uno di essi sussistono i
benefici previsti per la cosiddetta “prima casa”, le suddette imposte sono
dovute nella misura fissa.
Queste imposte, unitamente alla
tassa ipotecaria (50.000 lire - 25,82 euro - per ogni Conservatoria,
Circoscrizione o Sezione staccata dell’ufficio del Territorio competente) e
all’imposta di bollo (80.000 lire, 41,32 euro, per ogni formalità richiesta),
devono essere liquidate e pagate dagli eredi prima della presentazione della
dichiarazione di successione.
L’Ufficio finanziario liquiderà
i restanti tributi (imposta di successione, tributi speciali e i relativi
accessori).
Gli eredi o i legatari residenti
all’estero devono indicare nella dichiarazione il domicilio eletto in Italia.
7.
COME SI PAGA l’imposta
Il prospetto di liquidazione dei
tributi autoliquidabili è in distribuzione presso gli Uffici finanziari.
Il versamento dei tributi
autoliquidabili può essere effettuato, sul territorio nazionale, utilizzando il
modello F23, presso qualsiasi banca, concessionario o ufficio postale.
La
dilazione dell’imposta
Per l’imposta di successione si
può richiedere - qualora se ne faccia richiesta entro 60 giorni dalla notifica
dell’avviso di liquidazione e si sia ottenuto il consenso entro 90 giorni
dalla stessa - che il pagamento venga dilazionato mediante presentazione di
idonea garanzia (ipoteca, titoli di Stato, fideiussione, ecc.), fino ad un
massimo di 5 anni dall’apertura della successione. Sugli importi dilazionati
sono dovuti gli interessi annui a scalare nella misura del 5 per cento.
Il contribuente ha sempre diritto
ad ottenere la dilazione quando iscrive ipoteca su tutti i beni e i diritti
ereditati cui si riferisce l’imposta da dilazionare.
8.
L’IMPOSTA SULLE DONAZIONI
Gli
atti di donazione, che sono trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti
per atto tra vivi, sono soggetti a registrazione, nel termine fisso di 20
giorni, secondo le disposizioni previste per l'imposta di registro; sono tenuti
agli adempimenti previsti per la registrazione dell'atto e al pagamento dei
tributi coloro che hanno ricevuto la donazione.
Sono
soggette a registrazione nel termine fisso di 60 giorni le donazioni, dirette o
indirette, formate all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello
Stato.
A
seguito della registrazione tali atti vengono assoggettati all’imposta sulle
donazioni. Nella determinazione delle imposte si terrà conto delle imposte
pagate all’estero in dipendenza dello stesso atto di donazione ed in relazione
ai beni esistenti all’estero. Viene fatta salva, in ogni caso,
l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni esistenti tra
Italia e alcuni Stati esteri.
Le
donazioni e le liberalità relative a spese non soggette a collazione - quali ad
esempio quelle di mantenimento, di educazione, ordinarie e di modico valore -
nonché tutte le altre individuate dagli articoli 742 e 783 del codice civile,
non sono soggette all’imposta sulle successioni e donazioni.
A
decorrere dal 1° gennaio 2001 alle donazioni si applica la nuova disciplina
descritta nei paragrafi che seguono.
Le
aliquote
L'imposta
sulle donazioni è determinata dall'applicazione di aliquote proporzionali al
valore della attribuzione a favore di ciascun beneficiario:
a)
3 per cento nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;
b)
5 per cento nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli
affini in linea retta;
c)
7 per cento nei confronti degli altri soggetti.
In
seguito a tale innovazione, quindi, il criterio di tassazione fondato sulla
proporzionalità ha sostituito quello fondato sulla progressività per
scaglioni, e tali aliquote differiscono, con riferimento allo stesso grado di
parentela e affinità, di un punto percentuale in meno rispetto a quelle
previste per l'imposta sulle successioni.
La
base imponibile
In
maniera conforme a quanto fissato per le successioni, anche l'imposta sulle
donazioni si applica esclusivamente sul valore della quota spettante a ciascun
beneficiario per la parte che supera i 350 milioni di lire. Il valore della
quota si determina sommando tutte le donazioni fatte da una persona allo stesso
beneficiario.
Se
il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età (anche chiamato
per rappresentazione) o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi
della legge n. 104 del 1992, come modificata dalla legge n. 162 del 1998,
l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota spettante
a ciascun beneficiario che supera l'ammontare di un miliardo di lire.
Nell'ipotesi
di pagamento anticipato dell'imposta sulle successioni da parte del titolare di
beni e diritti oggetto del tributo, i medesimi beni e diritti, in caso di
donazione, concorrono a formare il valore globale della donazione, con la
conseguente detrazione, dall'imposta dovuta, dell'importo pagato volontariamente
dal donante.
Le
agevolazioni
Le
riduzioni di imposta previste per le successioni sono applicabili anche alle
donazioni.
L'imposta
sulle donazioni non si applica nei casi di donazione o di altre liberalità
indirette collegate ad atti concernenti il trasferimento di immobili o di
diritti immobiliari oppure il trasferimento di aziende assoggettati all'imposta
di registro, in misura proporzionale, o all'imposta sul valore aggiunto.
L’ufficio
finanziario può accertare le liberalità diverse dalle donazioni e da quelle
risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti,
esclusivamente in presenza di ambedue le seguenti condizioni:
-
quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato
nell’ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
-
quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già
effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale
superiore all’importo di 350 milioni di lire.
In
tale ipotesi si applica l'aliquota del 7 per cento sulla parte dell'incremento
patrimoniale conseguente le liberalità che eccede i 350 milioni di lire.
Attenzione. Le liberalità
possono essere registrate volontariamente e, qualora ciò avvenga entro il 31
dicembre 2001 (periodo transitorio), l'aliquota da applicare sull'ammontare
dell'incremento patrimoniale che supera i 350 milioni di lire è deI 3 per cento
indipendentemente dal grado di parentela.
Decorso
il periodo transitorio si applicano le stesse aliquote previste per le
donazioni.
Ulteriore
innovazione è l’estensione dell'agevolazione cosiddetta “prima casa”, con
riferimento alle sole imposte ipotecaria e catastale, anche agli immobili
trasferiti inter vivos: Tali tributi sono applicati nella misura fissa e non
nella consueta misura proporzionale.
9.
LE
CONVENZIONI PER LE SUCCESSIONI E PER LE DONAZIONI
L’Italia, oltre alle
convenzioni contro le doppie imposizioni in relazione alle imposte sui redditi
ed al patrimonio, ne ha sottoscritte alcune mirate ad evitare una duplicazione
d’imposta in materia di successioni e donazioni, che si applicano:
- alle successioni di
cittadini domiciliati, alla data del decesso, in uno dei Paesi contraenti;
- alle donazioni
disposte da cittadini domiciliati, alla data del decesso, in un Paese o in
entrambi i Paesi.
Sono in vigore
Trattati con Stati Uniti, Israele, Svezia, Danimarca, Gran Bretagna, Francia e
Grecia.
Si considerano come imposte sulle successioni quelle
operate in caso di decesso sotto forma di imposta sul valore globale dell’asse
ereditario sulle quote ereditarie di diritti di trasferimento o di imposte sulle
donazioni mortis causa.
Si
considerano come imposte sulle donazioni quelle operate sui trasferimenti tra
vivi, ma a condizione che tale trasferimento venga effettuato a titolo gratuito
(sia totale che parziale).
Nel rispetto di quanto previsto dalle convenzioni, le autorità fiscali dei Paesi contraenti possono scambiarsi le informazioni utili per applicare i contenuti degli accordi e le leggi interne nazionali: tali scambi possono inoltre essere effettuati anche ai fini di prevenzione e repressione delle frodi fiscali, ma in questo caso le informazioni devono rimanere segrete e comunicate soltanto alle autorità preposte all’attività di accertamento e riscossione, ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi.
Le
convenzioni prevedono espressamente che le norme relative allo scambio di
informazioni non possono comunque comportare, per uno dei Pesi contraenti, i
seguenti obblighi:
- l’adozione di provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione ed alla prassi amministrativa propria o dell’altro Stato;
- fornire informazioni non ottenibili in base alla legislazione o nell’ambito della prassi amministrativa nazionale o di quella dell’altro Stato;
- fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto industriale, professionale o commerciale o un processo commerciale oppure informazioni di natura contraria all’ordine pubblico.
Italia
– Stati Uniti
Legge 19 luglio 1956, n. 943
Italia
- Svezia
Legge 13 marzo 1958, n. 280
Italia
– Grecia
Legge 18 marzo 1967, n. 524
Italia
- Gran Bretagna
Legge 9 agosto 1967, n. 793
Italia - Danimarca
Legge 18 marzo 1968, n. 649
Italia
- Israele
Legge 12 aprile 1973, n. 201
Italia
- Francia
Legge 14
dicembre 1994, n. 708
VI
– FONDI COMUNI: RIMBORSI AI NON RESIDENTI
Il decreto
ministeriale 16/12/99, n.
546 - in vigore dal 16 marzo 2000
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2000) - è il regolamento attuativo che
stabilisce le norme per i soggetti residenti in Paesi che hanno stipulato con
l’Italia convenzioni contro le doppie imposizioni, che consentono lo scambio
di informazioni e che hanno sottoscritto quote di fondi comuni italiani.
A questi investitori che hanno
percepito proventi corrisposti da fondi comuni mobiliari e Sicav italiani o dai
cosiddetti «fondi lussemburghesi storici» soggetti all’imposta sostitutiva
del 12,5 per cento, spetta un rimborso pari al 15% dei proventi erogati.
1.
Come ottenere il rimborso
I soggetti interessati, entro il
31 dicembre dell’anno in cui hanno ricevuto i proventi, devono presentare, a
seconda dei casi, una richiesta:
–
alla società di gestione del fondo comune;
–
alla Sicav;
–
al soggetto incaricato del collocamento in Italia delle azioni o quote dei fondi
lussemburghesi.
Il regolamento attuativo
stabilisce che:
–
le quote devono essere depositate presso una banca la cui sede si trova in
Italia;
–
al momento del deposito il soggetto non residente deve presentare
un’attestazione, rilasciata dall’amministrazione fiscale del Paese in cui
risiede, che certifichi la sua residenza in tale Paese (l’attestazione è
valida un anno);
–
la richiesta deve essere fatta alla società di gestione del fondo, alla Sicav o
al soggetto incaricato del collocamento del fondo in Italia delle azioni o quote
per i fondi lussemburghesi, anche se il pagamento viene effettuato tramite la
banca depositaria.
2.
regime di esenzione dei fondi italiani
Nel caso di fondi italiani le cui
quote o azioni siano sottoscritte o acquisite esclusivamente da soggetti
residenti in Paesi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni, è
previsto un regime di esenzione dall’imposta sostitutiva. In questi casi i
soggetti non residenti dovranno presentare, all’atto della sottoscrizione o
dell’acquisto delle quote o azioni, l’attestato di residenza rilasciato
dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza (che ha la validità di un
anno).
VII
- LA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)
Sono tenuti al pagamento di questa
tassa coloro che occupano o detengono in Italia locali ed aree scoperte a
qualsiasi uso adibiti.
Il pagamento
va effettuato per il periodo che parte dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello d’inizio dell’uso e termina dal primo giorno del
bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia di
cessazione.
Gli interessati devono presentare
la denuncia entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o
detenzione, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune.
I residenti all’estero per più
di sei mesi all’anno possono usufruire di una riduzione, se deliberata dal
Comune ed espressamente prevista nel regolamento per l’applicazione della
tassa.
VIII
- Le CONVENZIONI INTERNAZIONALI
CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
Quello che segue è un elenco delle
Convenzioni internazionali stipulate dall’Italia per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
Italia
Albania
Italia
Algeria
Italia
Argentina
Italia
Australia
Italia
Austria
Italia
Bangladesh
Italia
Belgio
Italia
Brasile
Italia
Bulgaria
Italia
Canada
Italia Cina
Italia Cipro
Italia Corea
del Sud
Italia Costa
d'Avorio
Italia
Danimarca
Italia
Ecuador
Italia
Egitto
Italia
Emirati Arabi Uniti
Italia
Estonia
Italia
Federazione Russa
Italia
Filippine
Italia
Finlandia
Italia
Francia
Italia
Germania
Italia
Giappone
Italia
Grecia
Italia India
Italia
Indonesia
Italia
Irlanda
Italia
Israele
Italia
Jugoslavia
Italia
Kazakhstan
Italia
Kuwait
Italia
Lituania
Italia
Lussemburgo
Italia
Macedonia
Italia
Malaysia
Italia Malta
Italia
Marocco
Italia
Mauritius
Italia
Messico
Italia
Norvegia
Italia Nuova
Zelanda
Italia Paesi
Bassi
Italia
Pakistan
Italia
Polonia
Italia
Portogallo
Italia Regno
Unito
Italia
Romania
Italia
Singapore
Italia
Spagna
Italia Sri
Lanka
Italia Stati
Uniti
Italia
Sudafrica
Italia
Svezia
Italia
Svizzera
Italia
Tanzania
Italia
Thailandia
Italia
Trinidad & Tobago
Italia
Tunisia
Italia
Turchia
Italia
Ungheria
Italia
Unione Sovietica
Italia
Venezuela
Italia
Vietnam
Italia
Zambia
Italia -
Kenia
Nairobi
15 ottobre 1979
Legge 7 ottobre 1981, n. 666
(Protocollo
modificativo)
Nairobi
18 febbraio 1997
Legge 27 gennaio 2000, n. 10
Italia –
Argentina (prot. modif.)
Bologna 3 dicembre 1997
Legge
28 ottobre 1999, n.423
Italia –
Senegal
Roma
20 luglio 1998 Legge
20 dicembre 2000, n.417
IX
- I PAESI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO
|
Alderney |
Emirati
Arabi Uniti |
Macao |
Singapore |
|
Andorra |
Filippine
|
Malaysia
|
Saint
Kitts e Nevis |
|
Anguilla |
Gibilterra
|
Maldive |
Saint
Lucia |
|
Antigua e
Barbuda |
Gibuti |
Malta |
Saint
Vincent e Grenadine |
|
Antille
Olandesi |
Grenada |
Maurizio |
Svizzera |
|
Aruba |
Guernsey
|
Monaco
|
Taiwan |
|
Bahama |
Hong Kong |
Monserrat |
Tonga |
|
Barbados |
Isola di
Man |
Nauru |
Turks e
Caicos |
|
Barheim |
Isole
Cayman |
Niue
|
Tuvalu |
|
Belize |
Isole
Cook |
Oman
|
Uruguay |
|
Bermuda |
Isole
Marshall |
Panama |
Vanuatu |
|
Brunei |
Isole
Vergini Britanniche |
Polinesia |
|
|
Cipro |
Jersey |
Samoa |
|
|
Costa Rica |
Libano |
San Marino |
|
|
Dominica |
Liberia |
Sark |
|
|
Ecuador
|
Liechtenstein
|
Seicelle |
|