REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO
DEI LAVORI PUBBLICI
LEGGE
REGIONALE N.32 DEL 30.12.1985 –
FONDO PER L’EDILIZIA ABITATIVA
AVVISO PUBBLICO PERMANENTE
PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L’ACQUISTO, LA
COSTRUZIONE ED IL RECUPERO DELLA PRIMA ABITAZIONE
LA REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA – ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI – IN ATTUAZIONE DELLA L.R.
30.12.1985, N.32 COME RIFINANZIATA DALLA L.R. 03.11.1995, N.26 E DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 57/77 DEL 01.12.1995 EMANA IL SEGUENTE
AVVISO
PUBBLICO
per
la concessione di finanziamenti agevolati da destinare alla costruzione,
all’acquisto e al recupero della prima casa.
1)
Soggetti attuatori.
Le domande di finanziamento possono essere presentate esclusivamente da
ciascun nucleo familiare a titolo individuale.
2)
Finalità e caratteristiche del finanziamento.
Il finanziamento è destinato a promuovere
l’accesso alla proprietà della prima casa di civile abitazione da
conseguirsi mediante le seguenti categorie di interventi:
a)
costruzione
in proprio;
b)
recupero
in proprio;
c)
acquisto;
d)
acquisto
e recupero;
Il finanziamento consiste nella concessione, da parte
di uno dei seguenti Istituti di Credito, di un mutuo agevolato d’importo non
superiore all’80% della spesa massima ammissibile, elevabile al 100% alle
condizioni più sotto indicate, e comunque non eccedente la somma di £.
125.000.000.
-
Banco di
Sardegna - SASSARI
-
Banca
Nazionale del Lavoro - CAGLIARI
-
Banca di
Sassari - SASSARI
-
Cassa di
Risparmio delle Provincie Lombarde - CAGLIARI
-
Banco di
Napoli - CAGLIARI
-
Monte
dei Paschi di Siena - CAGLIARI
-
Istituto
Bancario San Paolo di Torino - CAGLIARI
-
Banca
C.I.S. - CAGLIARI
-
Banca
Commerciale Italiana - CAGLIARI
-
UniCredito
Italiano - CAGLIARI
3)
Misure del finanziamento.
Il mutuo ha durata quindicennale o decennale e viene
ammortizzato mediante il pagamento di rate semestrali costanti posticipate
(mutui a tasso fisso) o di rate semestrali variabili (mutui a tasso
variabile). L’agevolazione pubblica consiste:
a)
nell’abbattimento di 9 punti del tasso bancario
di interesse per 18 semestralità (mutuo quindicennale) ovvero per 14
semestralità (mutuo decennale) per
i detentori di un reddito annuo fino a 30 milioni,
purché il tasso a carico del mutuatario
non sia inferiore al tre
per cento;
b)
nell’abbattimento di 6 punti del tasso bancario di interesse per 18
semestralità (mutuo quindicennale) ovvero per 14 semestralità (mutuo
decennale) per i detentori di un
reddito annuo superiore a 30 milioni, purchè il tasso a carico del mutuatario
non sia inferiore al 4.5 per cento;
c)
nell’abbattimento di 9 punti del tasso bancario d’interesse - per 18 o 14
semestralità (rispettivamente per mutui
quindicennali o decennali) - per interventi di acquisto o recupero di
abitazioni situate in zone classificate “A”
dallo strumento urbanistico
comunale. Il tasso agevolato non deve comunque risultare inferiore al 3%. E’
richiesto un limite massimo di reddito annuo di £.50.000.000, fatti salvi i
casi di cui al successivo punto n.5, lett.a).
Il
reddito di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è determinato con le
modalità previste dall’art.21 della
legge 5 agosto 1978, n.457 (vedasi successivo punto 5).
Per
gli interventi di costruzione in proprio e di recupero in proprio
l’agevolazione regionale può insistere anche sugli interessi che maturano
prima che il mutuo entri nella fase di ammortamento, per il
periodo massimo
di due
anni.
Per gli interventi di acquisto la stessa agevolazione è limitata al periodo
intercorrente tra l’erogazione a saldo del mutuo e l’inizio
dell’ammortamento.
Per
effetto del concorso regionale sugli
interessi, rimane a carico del mutuatario, per il periodo di contribuzione
regionale, una rata semestrale di ammortamento calcolata al tasso agevolato
riconosciuto.
Nei
mutui a tasso variabile il tasso agevolato è determinato in via definitiva
sulla base del tasso applicato all’atto di erogazione a saldo del mutuo
fermo restando che i tassi agevolati non potranno essere inferiori a quelli
indicati nelle precedenti lettere a), b), e c);
4)
Ripartizione dei finanziamenti.
I
finanziamenti sono concessi indistintamente ai cittadini che ne facciano
domanda senza limitazioni territoriali.
La
Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 9 della legge 30.12.1985, n.32, può
ripartire su scala territoriale, per categorie di intervento e di operatori, i
finanziamenti disponibili.
La
Giunta Regionale in caso di ridotte disponibilità finanziarie può riservare
una percentuale dei finanziamenti disponibili non superiore al 15% a
particolari categorie di beneficiari quali gli anziani, le giovani coppie, gli
sfrattati e gli emigrati.
5)
Requisiti soggettivi dei richiedenti.
I
richiedenti il mutuo agevolato devono possedere i seguenti requisiti:
a)
reddito
familiare non superiore a £.50.000.000. Per gli emigrati all’estero si
prescinde dal requisito. Si prescinde altresì dal requisito per gli
interventi di acquisto e recupero ubicati nelle zone “A” del Comuni
ricompresi nel “Repertorio regionale dei centri storici”.
Il reddito è quello imponibile risultante
dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata prima dell’inoltro della
domanda.
Il reddito familiare è diminuito di £.1.000.000 per
ogni figlio risultante a carico. Qualora si tratti di reddito proveniente da
lavoro dipendente questo, dopo la
detrazione per i figli a carico, va calcolato al 60 per cento. Al reddito così
determinato debbono essere aggiunti gli eventuali altri redditi (di lavoro
autonomo, di impresa, etc);
cittadinanza italiana o di Stato estero membro
della C.E.E.. Tale requisito non è richiesto
per gli emigrati extracomunitari che dimorino, in conformità alla
vigente legislazione, nel territorio della Sardegna per motivi di lavoro o di
studio o che si trovino nelle restanti condizioni indicate dall’art.4
della L.R. 46/90, sempre che sussista la condizione di reciprocità con il
paese di provenienza;
c) essere residenti
in Sardegna da oltre un quinquennio, fatta eccezione per
gli emigrati; il requisito non è richiesto per chi esercita una
attività lavorativa nella provincia in cui ha luogo l’intervento.
d) residenza
o attività lavorativa nella provincia in cui ha luogo l’intervento di
acquisto, costruzione o recupero. Sono considerati residenti nella provincia:
-
i lavoratori emigrati che intendono ristabilirvi la propria residenza. Si
considerano emigrati coloro i quali, nati in Sardegna, vi hanno avuto la
residenza fino a quando sono emigrati per motivi di lavoro;
-
i militari di carriera (art.24 legge 497/78) che possono in ogni momento
predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui
lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al Sindaco
del Comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri
anagrafici;
e) non titolarità di diritti di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato
nel territorio
della Sardegna.
E’ considerato
adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi
dell’art.13 della legge n.392 del 27 luglio 1978, non sia inferiore a 45 mq.
per un nucleo familiare
composto da 1 o 2 persone,
non inferiore
a 60 mq.
per 3 o 4
persone, non
inferiore
a 75 mq. per 5 persone, non
inferiore a 95 mq. per 6 persone
ed oltre.
Si considera comunque adeguato l’alloggio di almeno
2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da
due persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di
una persona. In caso di titolarità di uno dei suddetti diritti reali su
alloggio inadeguato, il titolare medesimo dovrà impegnarsi a locare
l’alloggio stesso ad uno dei soggetti indicati dal Comune;
f) non aver ottenuto agevolazioni pubbliche, in
qualunque forma concesse, per l’acquisto, la costruzione o il recupero di
abitazioni.
I requisiti, riferiti all’intero nucleo familiare,
debbono essere posseduti alla data della domanda salvo quanto in
appresso precisato.
Per nucleo familiare si intende la famiglia
costituita dai coniugi e dai
figli legittimi, naturali,
riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati
con loro conviventi risultante presso l’Ufficio anagrafe del Comune
di residenza.
Fanno altresì parte del nucleo familiare il
convivente “more uxorio”, gli ascendenti,
i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, purché la stabile
convivenza con il richiedente abbia avuto inizio da almeno due anni e
sia dimostrata
nelle forme di legge.
Possono
essere considerati componenti del nucleo familiare anche
persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la
convivenza istituita. abbia
carattere di stabilità e sia finalizzata
alla reciproca assistenza morale
e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve risultare
instaurata da oltre due anni ed essere dichiarata in forma pubblica con
atto di notorietà sia da parte
del convivente che dal richiedente.
Agli stessi fini i figli maggiorenni non a carico non
vengono compresi nel nucleo familiare. Analogamente, qualora l’agevolazione
regionale sia richiesta da detti figli o da quelli che intendono separarsi dal
nucleo familiare di appartenenza per contrarre matrimonio (nubendi), non
vengono considerati gli altri componenti lo stesso nucleo familiare. I figli
maggiorenni sono da considerarsi non a carico quando possono essere dichiarati
tali in base alla vigente normativa fiscale.
6)
Modalità di presentazione
della domanda.
La domanda di mutuo deve essere redatta sugli
appositi moduli predisposti dalla Regione ed inoltrata:
-
all’Istituo di credito mutuante, unitamente alla documentazione
indicata al punto 6.B.
-
all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Servizio Edilizia
Abitativa, Via S. Simone, 60 - Cagliari – solamente dopo aver ottenuto
dall’Istituto mutuante l’Attestazione di positiva istruttoria preliminare.
Tale attestato deve quindi essere allegato alla domamda diretta alla Regione,
unitamente alla rimanente documentazione indicata
al punto 6.A..
I moduli di domanda sono a disposizione dei
richiedenti:
-
presso l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici - Servizio Edilizia
Abitativa - Via S. Simone, 60 - Cagliari;
-
presso gli Istituti di Credito indicati
nel precedente punto 2;
-
presso gli Uffici del Genio Civile di Sassari, Nuoro, Oristano;
-
presso i Comuni;
-
presso le rappresentanze consolari e diplomatiche all’estero.
Non può essere presentata più di una domanda per
nucleo familiare.
La domanda diretta alla Regione deve essere inviate
esclusivamente a mezzo di raccomandata postale semplice ed in bollo.
Le domande presentate su modelli diversi da quelli all’uopo predisposti in
attuazione della delibera G.R. n.57/77 dell’1.12.1995 non sono prese in
considerazione.
La presentazione della domanda di mutuo non vincola
la Regione alla concessione dell’agevolazione richiesta che verrà
riconosciuta (nulla osta di finanziamento) tenendo conto degli stanziamenti
autorizzati annualmente dalla
legge finanziaria della Regione e dal relativo bilancio pluriennale.
Qualora il richiedente abbia già presentato una
domanda di mutuo alla quale non abbia dato seguito, la eventuale nuova domanda
non potrà essere presentata prima del
365° giorno successivo alla data della precedente.
6.A) LE DOMANDE DA
PRESENTARE ALLA REGIONE DEVONO ESSERE CORREDATE
DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
|
Documentazione da presentare obbligatoriamente insieme alla domanda |
|
|
a)
certificato di stato
di famiglia o
autocertificazione; b)
certificato di cittadinanza italiana o Stato estero membro della
C.E.E. o autocertificazione; c)
certificato della competente autorità italiana attestante la
regolarità della dimora in Italia ai sensi della vigente legislazione
(cittadini extracomunitari); d)
certificato del datore di lavoro e,
per i lavoratori autonomi, della
Camera di Commercio o dell’Ufficio I.V.A. (intervento effettuato in
provincia diversa da quella di residenza). Tale documentazione non è
richiesta per gli emigrati; e)
certificato dell’autorità consolare (emigrati all’estero); f)
certificato del datore di lavoro e certificato storico di
residenza del Comune sardo di provenienza (emigrati in altre Regioni
d’Italia); g)
dichiarazione irrevocabile di predeterminazione della residenza
resa dinanzi al Sindaco del Comune ove ha sede l’intervento, ai sensi
dell’art. 24 della legge 18.8.1978 n.497 (militari di carriera che
intendono effettuare l’intervento in Comune diverso da quello di
lavoro o residenza); |
h)
certificazione comunale attestante l’avvenuta pubblicazione di
matrimonio ai sensi dell’art.93 del Codice Civile (nubendi); i)
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, conforme allo schema
contenuto nel modello di domanda, attestante: 1)
l’impossidenza di altro alloggio adeguato nel territorio della
Sardegna ovvero la titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso
o abitazione su alloggio inadeguato nello stesso territorio (in tale
ultimo caso la dichiarazione deve essere integrata dal certificato o dai
certificati delle competenti Conservatorie dei RR.II. da presentarsi
all’Istituto di Credito ai fini dell’istruttoria del mutuo); 2)
la situazione reddituale più recente propria e del proprio
nucleo familiare; 3)
l’assenza di precedenti agevolazioni in materia di edilizia
residenziale; l)
attestazione bancaria di definita istruttoria preliminare. |
|
Documentazione da presentare unitamente alla domanda per usufruire
delle eventuali riserve di cui al punto 4 o per particolari categorie di richiedenti |
|
|
a) certificato dell’autorità consolare (emigrati all’estero); b) certificato del datore di lavoro e certificato storico di residenza del Comune sardo di provenienza (emigrati in altre Regioni d’Italia); c) certificato di matrimonio (giovani coppie); d) sentenza esecutiva di sfratto o verbale di conciliazione (sfrattati). |
|
6.B) DOCUMENTAZIONE DA
INOLTRARE OBBLIGATORIAMENTE
ALL’ISTITUTO DI CREDITO UNITAMENTE ALLA DOMANDA,
AI FINI DELL’ISTRUTTORIA DEL MUTUO
I certificati della
Conservatoria (punto n.5) possono essere inoltrati
anche a conclusione
dell’istruttoria
|
ACQUISTO |
COSTRUZIONE |
|
|
1)
planimetria dell’alloggio (possibilmente quella catastale); 2)
certificato catastale (possibilmente storico),
con specificazione della
categoria di classamento (se attribuita); 3)
fotocopia dell’originaria licenza o concessione edificatoria e
del certificato di abitabilità (se prescritti all’epoca della
costruzione), ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da
cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967; 4)
eventuale compromesso di vendita - ovvero anche promessa
unilaterale del venditore - con l’indicazione del prezzo richiesto; 5)
certificato della competente Conservatoria dei RR.II. o visura
notarile relativi agli immobili posseduti nel territorio della Sardegna
ritenuti inadeguati ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente
punto 5), lett.e) e relative planimetrie catastali con l’indicazione
della superficie utile sottoscritta da tecnico abilitato; 6)
certificazione comunale attestante l’ubicazione dell’alloggio
da acquistare nella zona classificata “A” dallo strumento
urbanistico comunale (per la applicazione della maggiore agevolazione
sugli interessi prevista dal precedente punto 3),
lett.c)). |
1)
intero progetto esecutivo munito del visto di approvazione delle
competenti autorità; 2)
planimetria generale del fabbricato e della sua area di
pertinenza (se non contenuta nel progetto), con precisi punti di
riferimento atti all’individuazione dell’immobile; 3)
relazione tecnica descrittiva sulle caratteristiche generali e particolari
della costruzione, con indicazione della spesa presunta per la
realizzazione dell’edificio,
distinta nei capitoli (acquisto area, spese tecniche e generali,
costruzione, sistemazioni esterne), con indicazione altresì delle
disponibilità a fronte della parte di spesa non coperta dal mutuo; 4)
perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato attestante
lo stato di esecuzione dell’opera da finanziare al momento
della presentazione della domanda (da presentare se le opere sono
in corso di esecuzione); 5)
certificato della competente Conservatoria dei RR.II. o visura
notarile relativi agli immobili
posseduti nel territorio della Sardegna ritenuti inadeguati ai sensi
delle disposizioni contenute nel precedente punto 5), lett. e) e
relative planimetrie catastali con l’indicazione della superficie
utile sottoscritta da
tecnico abilitato. |
|
|
RECUPERO |
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|
1)
progetto delle opere (di risanamento o ristrutturazione) da
eseguire munito del visto di approvazione delle competenti autorità (se
prescritto); 2)
planimetria generale del fabbricato e della sua area di
pertinenza (se non
contenuta nel progetto), con precisi punti di riferimento atti alla
individuazione dell’immobile; 3)
relazione tecnica descrittiva delle opere di recupero da eseguire con indicazione della spesa prevista, oppure
computo metrico estimativo delle stesse, ovvero preventivo
dettagliato di spesa, con l’indicazione delle disponibilità a fronte
della parte di spesa non coperta dal mutuo; 4)
perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato attestante
lo stato di esecuzione dell’opera da finanziare al momento della
presentazione della domanda (da presentare se le opere sono in corso di
esecuzione); |
5)
certificato della competente Conservatoria dei RR.II. o visura
notarile relativi agli immobili posseduti nel territorio della Sardegna
ritenuti inadeguati ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente
punto 5), lett. e) e relative planimetrie
catastali con l’indicazione della superficie utile sottoscritta da
tecnico abilitato. 6)
certificazione comunale attestante l’ubicazione dell’alloggio
da recuperare nella zona classificata “A” dallo strumento
urbanistico comunale (per la applicazione della maggiore
agevolazione sugli interessi prevista dal precedente
punto 3), lett.c)). |
7)
Procedure
per l’assegnazione dei finanziamenti.
L’Istituto
di Credito prescelto procede, tenendo conto esclusivamente dell’ordine
di presentazione delle domande, alla istruttoria delle richieste di
mutuo sulla base della documentazione prevista dal precedente punto
6.B.
Conclusa con
esito positivo la predetta istruttoria, l’Istituto rilascia al richiedente
apposito attestato che l’interessato allegherà alla domanda da inviare alla
Regione unitamente alla rimanente documentazione.
L’attestato deve contenere l’indicazione della
superficie utile e di quella non residenziale degli alloggi da costruire,
della stima dei lavori da realizzare (costruzione e recupero)
con l’applicazione dei
parametri di costo indicati nel
successivo punto 8) e dell’importo indicato
nel compromesso di vendita.
L’attestato dovrà indicare, altresì, l’importo
del mutuo concedibile.
L’Assessorato dei Lavori Pubblici procede al
rilascio del nulla osta di finanziamento
tenuto conto della positiva istruttoria bancaria e previo
accertamento del possesso da parte del richiedente e del suo nucleo
familiare dei requisiti soggettivi previsti dal presente Avviso.
Il nulla osta di finanziamento individua i soggetti
legittimati alla stipula del contratto di mutuo e, negli interventi di acquisto ed acquisto con recupero,
alla stipula del contratto di acquisto. Qualora i suddetti atti vengano
stipulati da soggetti diversi da quelli indicati nel nulla osta regionale,
quest’ultimo deve considerarsi automaticamente decaduto.
Il nulla osta di finanziamento determina l’importo
del mutuo ammesso ad agevolazione, il tasso agevolato, applicabile
all’operazione di mutuo in relazione al reddito accertato in capo al
richiedente ed al suo nucleo familiare ai sensi del precedente punto 5)
nonchè il numero delle semestralità dell’ammortamento del mutuo
assistite dall’agevolazione e la relativa decorrenza. Tale decorrenza
coincide, di norma, con
l’inizio dell’ammortamento del mutuo ferma restando per la Regione la
facoltà, tenuto conto degli stanziamenti di bilancio nei diversi esercizi del
proprio bilancio pluriennale, di far decorrere il contributo sugli interessi
non dalla prima ma dalla seconda
annualità di ammortamento ferma restando l’agevolazione per
le successive 14 (mutui decennali) o 18 (mutui quindicennali)
semestralità.
Come già
precisato nel
precedente punto 5)
si ribadisce che il
reddito definitivo
da considerare per la
concessione e
la determinazione
dell’agevolazione
sugli interessi è quello imponibile ai fini fiscali risultante dall’ultima
dichiarazione dei redditi presentata prima della presentazione della domanda
alla Regione.
Ottenuto il nulla osta da parte della Regione,
l’Istituto di Credito procede entro 30 giorni alla deliberazione del mutuo,
tenendo conto dell’ordine temporale di acquisizione della documentazione di
cui al precedente punto 6.B.
Il nulla
osta di finanziamento decade qualora:
-
gli
atti di compravendita non intervengano entro il 365° giorno
successivo alla data del nulla osta;
-
i lavori di costruzione o di recupero non abbiano inizio entro
il 365° giorno successivo alla data del nulla osta.
L’attestato positivo dell’Istituto di Credito non
vincola la Regione alla concessione dell’agevolazione richiesta, che verrà
disposta (nulla osta di finanziamento) tenendo conto degli stanziamenti
autorizzati annualmente dalla legge finanziaria della Regione.
I soggetti che usufruiscono dei
finanziamenti previsti dal
presente Avviso debbono impegnarsi, con atto trascritto nella Conservatoria
dei Registri
Immobiliari, a non cedere e ad abitare in maniera stabile e
continuativa l’alloggio
realizzato, recuperato
o acquistato,
per un periodo non inferiore
a 5
anni dalla data
dell’erogazione a saldo del mutuo agevolato,
pena la
decadenza dal finanziamento stesso. In caso di concessione
di agevolazione su mutuo preesistente il quinquennio decorre
dalla data dell’atto di subentro al mutuo preesistente.
La locazione o l’alienazione dell’alloggio nei
primi 5 anni, quando sussistano gravi e sopravvenuti motivi, sono autorizzate
dall’Assessorato dei Lavori Pubblici.
Il lavoratore emigrato all’estero è dispensato,
nel caso in cui debba prolungarvi la permanenza, dall’obbligo di occupare e
risiedere nell’alloggio, fermo restando il divieto di vendita
dell’alloggio stesso.
8)
Caratteristiche degli interventi.
Acquisto.
Possono essere ammessi ad agevolazione gli alloggi
acquistati successivamente alla presentazione alla Regione della domanda di
finanziamento.
L’alloggio acquistato o da acquistare non deve
avere caratteristiche di lusso,
né essere accatastato nelle categorie A1,
A8 e A9.
Il finanziamento può essere concesso per un
ammontare massimo pari all’80%
dell’importo indicato nel contratto di compravendita. Il limite dell’80
per cento può essere elevato fino al 100 per cento in presenza di garanzie
integrative offerte dal mutuatario secondo le disposizioni impartite
dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’art.38, secondo comma, del decreto legislativo n.385 dell’1.9.1993.
L’Istituto di Credito ha tuttavia facoltà di
effettuare sopralluogo sull’alloggio al
fine di stimare il valore al quale commisurare l’importo di mutuo
concedibile.
Non sono previsti limiti di superficie.
Il beneficiario non può acquistare l’alloggio da
discendenti o ascendenti diretti
in linea retta.
Costruzione.
La superficie utile abitabile dell’alloggio non può
eccedere mq.143.
La superficie non residenziale computabile per la
determinazione della spesa massima ammissibile
non può eccedere mq.57; è consentito inoltre il realizzo di
autorimesse o posti macchina per una superficie di mq. 18 o per una
maggiore superficie
pari ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.
Per superficie utile abitabile si intende la
superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e
di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro e degli
sguinci di porte e finestre.
Sono da considerare superfici non residenziali
quelle relative a: logge, balconi, cantinole, soffitte, volumi tecnici
ed altri locali a servizio delle residenze. Non
sono considerate tali quelle relative agli androni d’ingresso, ai
porticati liberi e pilotis, alle scale interne ed alle centrali
termiche.
Il finanziamento può essere concesso per un
ammontare massimo pari all’80% della spesa riconosciuta ammissibile
dall’Istituto di Credito entro il limite massimo di £.1.524.000 a mq.. Il
limite dell’80 per cento può essere elevato fino al 100 per cento in
presenza di garanzie integrative offerte dal mutuatario secondo le
disposizioni impartite dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art.38, secondo
comma, del decreto legislativo n.385 dell’1.9.1993.
Il limite massimo di costo è riferito alla
superficie utile aumentata del 60% delle superfici nette non residenziali.
Sono ammissibili a finanziamento anche gli interventi
edilizi in corso di costruzione alla data della presentazione della domanda,
limitatamente alle opere
non ancora realizzate.
L’Istituto di Credito effettua la stima del valore
di dette opere.
Recupero.
Sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi:
a)
interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche
strutturali degli
edifici, nonchè per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
b)
interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a
conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante
un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano
destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino ed il rinnovo
degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso,
l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
c) interventi di
ristrutturazione edilizia, quelli
rivolti a
trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad
un organismo edilizio
in tutto
o in
parte diverso
dal
precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione
di
alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e
l’inserimento
di nuovi elementi ed impianti.
Per
gli interventi predetti non sono previsti limiti di superficie.
Gli interventi di
recupero consentono
l’incremento delle superfici
preesistenti
dell’organismo abitativo
entro i
limiti di
superficie
posti per
gli interventi di costruzione.
Il
finanziamento può essere
concesso per un ammontare massimo pari
all’80%
della spesa riconosciuta ammissibile dall’Istituto di Credito. Il
limite
dell’80 per
cento può
essere elevato
fino al
100 per cento
in presenza di
garanzie integrative
offerte dal mutuatario
secondo le
disposizioni impartite dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 38,
secondo
comma, del decreto legislativo n.385 dell’1.9.1993.
La spesa ammessa a finanziamento è determinata dall’Istituto di
Credito
entro i seguenti massimali:
- lire 743.000 a mq. per
gli interventi di cui alla precedente lettera a);
- lire 991.000 a mq. per
gli interventi di cui alla precedente lettera b);
- lire
1.524.000 a mq. per gli
interventi di cui alla precedente lettera c).
Sono ammissibili a finanziamento anche gli
interventi di
recupero in
corso di
realizzazione alla
data di
presentazione della
domanda
limitatamente alle opere non ancora eseguite.
L’Istituto di Credito effettua la stima di dette opere.
9) La
Regione ha facoltà di
modificare, con le procedure indicate dall’ultimo comma
dell’articolo 8 della L.R. 32/1985, i parametri di costo indicati nel
precedente punto 8).
10) Il
presente Avviso
verrà pubblicato
sul Bollettino
Ufficiale della Regione
Sarda. Di detta pubblicazione verrà dato avviso nei quotidiani e
radiogiornali di maggiore ascolto e diffusione locale
e ne sarà assicurata adeguata pubblicità presso le rappresentanze
consolari e diplomatiche all’estero e presso le associazioni degli emigrati.
Il presente Avviso, ed il modello di domanda è pubblicato altresì su
Internet al sito: http://www.regione.sardegna.it/ital/lavpubb/bandi.htm.
L’Amministrazione regionale potrà revocare in
qualsiasi momento il presente Avviso qualora le disponibilità di bilancio non
ne consentano la prosecuzione. L’eventuale
revoca dovrà essere preceduta da un preavviso pubblicato sul B.U.R.A.S. e sui
quotidiani dell’Isola almeno dieci giorni prima della revoca stessa.
L’Assessore